In questa pagina sono riportate le FAQ relative alle Misure, ai Temi Trasversali, ai Focus e ad altre tematiche generali legate al PNRR.
Le domande frequenti sono suddivise in due sezioni:
Per cercare una domanda/risposta è necessario inserire le parole chiave nell’apposita sezione e cliccare “cerca”.
Consulta l'archivio FAQCome previsto al par. 5.2 dell’Appendice tematica – Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni titolari di Misura e dei Soggetti attuatori (Circolare 13/2024) – nelle le gare di importo pari o superiori a € 40.000 ai fini della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi […] deve essere resa tramite la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e consiste, per ciò che concerne il conflitto di interessi, in una dichiarazione di tenore molto ampio con cui il partecipante dichiara se è o meno a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell’avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto e, in caso affermativo, fornisce informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi.
La medesima conclusione è applicabile alla dichiarazione di assenza della causa di esclusione derivante da una situazione di conflitto di interessi che, nelle gare per le quali non è obbligatorio l’utilizzo del DGUE, viene resa dai partecipanti ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000“.
Si rappresenta inoltre che, sempre in conformità a quanto previsto dalla citata Appendice tematica ,”Affinché la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi, resa in applicazione del Codice dei contratti, ricomprenda anche situazioni di conflitto derivanti da eventuali rapporti di natura personale, lavorativa e finanziaria con il/i titolare/i effettivo/i, la Stazione appaltante inserisce nell’atto indittivo della procedura l’obbligo per i partecipanti di fornire i dati della titolarità effettiva”.
Ai sensi dell’Appendice tematica sul conflitto di interessi, allegata alla circolare del 28 marzo 2024, n. 13 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/13/Appendice-tematica-PNRR-Conflitto-di-interessi.pdf), il Soggetto attuatore/Stazione appaltante esterna, di norma, a valle dell’espletamento dei controlli sulla documentazione ricevuta, compila (online) e sottoscrive l’“Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara” sulla piattaforma ReGiS.
Le Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rese sono tenute agli atti del Soggetto Attuatore e rese disponibili qualora richieste dagli organi di controllo.
Il Soggetto attuatore non dovrà procedere ad una nuova rilevazione purché il format utilizzato abbia i requisiti minimi previsti dall’Appendice tematica MEF-RGS.
Il format da utilizzare per la rilevazione del dato del titolare effettivo è presente nell’annesso tematico formalizzato con Circolare MEF-RGS n.27 del 15 settembre 2023 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/27/Appendice-tematica-TITOLARITA-EFFETTIVE.pdf).
In tale casistica, qualora, l’operatore economico non fornisca la propria titolarità effettiva è necessario scrivere all’Amministrazione titolare di Misura PNRR che supporterà il Soggetto Attuatore nella rilevazione del dato attraverso l’utilizzo dei sistemi esterni.
Si, occorre sempre, di norma, allegare documenti manualmente indipendentemente dalla restituzione del sistema esterno; in particolare, il Soggetto Attuatore, in coerenza con l’Appendice tematica allegata alla circolare MEF-RGS del 15 settembre 2023, n. 27 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/27/Appendice-tematica-TITOLARITA-EFFETTIVE.pdf), ha il compito di rilevare i dati delle titolarità effettive con appositi format e di caricarli nella sezione “Titolari effettivi comunicati”.
Come riportato nell’Appendice tematica allegata alla circolare del 15 settembre 2023, n. 27 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/27/Appendice-tematica-TITOLARITA-EFFETTIVE.pdf), il sistema informativo ReGiS non consente la finalizzazione dell’“Attestazione delle verifiche sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori”, nel caso in cui non venga caricata alcuna documentazione di supporto per l’item relativo alla raccolta dei dati riferiti alle titolarità effettive.
Pertanto, nei casi di inapplicabilità della raccolta dei dati sulle titolarità effettive, è necessario caricare la documentazione (attestazione/autodichiarazione) che comprovi tale inapplicabilità.
La presenza di un esito “Non Applicabile” significa che il sistema esterno non ha restituito un valore con cui comparare il dato inserito nella sezione “Titolari effettivi comunicati”; a tal riguardo, tale casistica non risulta essere un problema in quanto il compito del Soggetto Attuatore è rilevare i dati delle titolarità effettive al momento dell’aggiudicazione e caricarli nella sezione “Titolari effettivi comunicati”.
Le titolarità effettive devono essere rilevate al momento dell’aggiudicazione della gara in coerenza con quanto definito dalla Circolare MEF-RGS n.27 del 15 settembre 2023; tuttavia, nel caso di cessazione della ditta e, quindi, di oggettiva impossibilità nel reperimento del dato è necessario segnalare tale casistica all’Amministrazione titolare di Misura PNRR che supporterà il Soggetto Attuatore nella rilevazione del dato attraverso l’utilizzo dei sistemi esterni.
No. Come indicato nella nota ministeriale n. 12652 del 28 gennaio 2025 (https://anci.lombardia.it/documenti/m_piaoogabmiregistro-ufficiale(u)001265228-01-2025-(1)_04022025141430.pdf ), i rendiconti di progetto già presentati sono oggetto di verifiche da parte dell’Amministrazione titolare della misura.
In particolare, l’Ufficio di rendicontazione e controllo dell’Unità di missione del Ministero effettua le verifiche sui rendiconti pregressi, segnalando al Soggetto attuatore eventuali integrazioni da apportare. Inoltre, l’erogazione del pagamento associato al rendiconto è subordinata all’esito positivo delle verifiche, impostato come “Verificato formalmente”.
No, in prima istanza, i soggetti attuatori che abbiano trasmesso una richiesta di trasferimento attraverso la tile della piattaforma ReGiS in data antecedente alla nota ministeriale n. 12652 del 28 gennaio 2025 non devono ripresentare nuova richiesta di trasferimento sul Portale FUTURA.
Come riportato nella nota ministeriale n. 12652 del 28 gennaio 2025 (https://anci.lombardia.it/documenti/m_piaoogabmiregistro-ufficiale(u)001265228-01-2025-(1)_04022025141430.pdf), per un supporto informativo generico è possibile scrivere all’indirizzo pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it.
Per informazioni che riguardino specificamente l’utilizzo del portale FUTURA, è possibile scrivere alla casella di posta elettronica dedicata supportotecnico.pnrr@istruzione.it, specificando l’ente locale richiedente, il CUP del progetto, i contatti di riferimento e l’eventuale criticità riscontrata.
Per richiedere supporto tecnico-informatico in merito all’utilizzo della piattaforma FUTURA, occorre rivolgersi all’Amministrazione titolare della misura, trasmettendo la richiesta alla casella di posta elettronica supportotecnico.pnrr@istruzione.it.
Per una più efficace evasione delle istanze presentate, nella richiesta occorre specificare l’ente richiedente, il CUP progettuale interessato, i propri contatti di riferimento e l’eventuale criticità riscontrata.
Si riporta la FAQ n. 7 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html
I rendiconti presentati dal Soggetto Attuatore, a titolo di trasferimento intermedio o saldo finale, prima del 4 gennaio 2025, come specificato dal comma 11 del DM, saranno evasi dalle Amministrazioni Titolari con le procedure del DM, richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, eventualmente mancanti, entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.
Pertanto, si specifica che i Soggetti Attuatori che hanno presentato il rendiconto prima dell’entrata in vigore del DM, ai fini del trasferimento dell’importo richiesto nel rendiconto, non devono presentare una nuova richiesta di trasferimento.
Si precisa inoltre che, ai soli fini del trasferimento di nuove risorse, a partire dall’entrata in vigore del DM, non devono essere più presentati rendiconti e che l’unica modalità con cui è possibile richiedere i trasferimenti in anticipo, intermedi e a saldo, sono quelli previsti dal comma 2 del DM.
Si riporta la FAQ n. 5 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile al seguente indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html
In base a quanto previsto dal comma 4 del DM, ai fini dell’erogazione (intermedia) le Amministrazioni Titolari verificano la regolarità formale della richiesta.
Ciò significa che, prima di procedere alle erogazioni, le Amministrazioni Titolari verificano che:
a) la richiesta sia stata correttamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, dal dirigente o funzionario designato a presentarla. Nello stesso tempo, l’Amministrazione Titolare verifica che la richiesta sia stata redatta sulla base del modello di cui all’allegato 1 al decreto medesimo e che le dichiarazioni ivi contenute siano state tutte correttamente rese;
b) ai fini dei trasferimenti intermedi, inoltre, il Soggetto Attuatore è tenuto a dichiarare che i dati di monitoraggio risultanti dal sistema ReGiS risultano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell’intervento ovvero, in alternativa, come si evince nell’Allegato 1 del DM, che si impegna a completare l’aggiornamento dei dati entro i 60 giorni successivi alla erogazione di cui alla richiesta di trasferimento.
Il DM prevede che, ai fini dei i trasferimenti intermedi, sia necessario caricare la richiesta redatta sul modello di cui all’Allegato 1 del DM 6 dicembre 2024, debitamente firmata e compilata dal legale rappresentante, o dal dirigente/funzionario delegato.
All’interno della richiesta, il Soggetto attuatore dovrà dichiarare di aver aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS o di aver comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare 27/2022 del MEF-RGS (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/), oppure di impegnarsi all’aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.
Pertanto, ai fini della richiesta di trasferimento intermedio attraverso la tile dedicata, l’ente non deve allegare alcuna documentazione al di fuori dell’Allegato.
Nel caso in cui il Soggetto attuatore abbia dichiarato di aver aggiornato i dati di monitoraggio, è consigliabile effettuare l’operazione di pre-validazione, prestando attenzione alla presenza di eventuali K.O. rilevati dal sistema.
In sede di compilazione della richiesta è possibile visualizzare anche la data e l’esito dell’ultima pre-validazione.
Si segnala, infatti, che molte Amministrazioni titolari si stanno basando sull’esito della pre-validazione per verificare che i suddetti dati di monitoraggio siano correttamente aggiornati.
Si invitano i Soggetti attuatori a consultare i materiali condivisi in occasione del webinar del 6 febbraio 2025, a cura di ANCI Lombardia, disponibili al seguente indirizzo: https://competenzepnrrancilombardia.it/atti-webinar-pnrr-criteri-e-modalita-per-lattivazione-dei-trasferimenti-ai-comuni-decreto-mef/
Ai fini della mera richiesta di trasferimento di risorse, occorre caricare soltanto l’Attestazione di cui al DM 6 dicembre 2024 (Allegati 1 o 2) attraverso la tile dedicata.
Come specificato dalla FAQ n. 8 di Italia Domani (https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html), che riprende il comma 8 del DM, il Soggetto Attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento. Tale documentazione è messa a disposizione dell’amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee.
Occorre quindi conservare tutta la documentazione attestativa delle spese dichiarate nelle richieste di trasferimento, prestando attenzione alle indicazioni della propria Amministrazione titolare in merito.
Si segnala altresì la FAQ 29 che specifica le operazioni da svolgere dell’attestazione di cui al DM 6 dicembre 2024 (Allegati 1 e 2).
Il DM 6 dicembre 2024 non prevede di allegare alla richiesta di trasferimento l’attestazione di gara, né prevede che questa sia inserita in ReGiS prima di procedere con una richiesta di trasferimento. Si precisa però che con l’attestazione di cui agli allegati 1 e 2 del DM, di fatto si sta attestando la corretta esecuzione delle procedure di attivazione “le procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento e le relative spese sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi della Misura PNRR _______________ che finanzia l’intervento, nonché conformi alla normativa nazionale ed europea applicabile”.
Pertanto, la documentazione a comprova della corretta esecuzione delle procedure di gara deve essere tenuta agli atti e messa a disposizione degli organi di controllo.
Sì. Qualora l’ente abbia sostenuto ulteriori spese eccedenti le somme già rendicontate, può presentare un’apposita richiesta di trasferimento. L’importante è che ciascun importo richiesto a titolo di trasferimento intermedio sia congruente con l’ultimo stato di avanzamento dell’intervento positivamente verificato, quest’ultimo da intendersi secondo le indicazioni fornite dalla FAQ n. 9 pubblicata sul sito di Italia Domani (https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html)
Le verifiche a campione sulla documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 6 sono rivolte ad accertare la correttezza e l’ammissibilità delle spese dichiarate, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore secondo quanto previsto nel dispositivo di assegnazione delle risorse PNRR all’intervento e saranno seguite secondo quanto disposto nel SIGECO e/o linee guida/manuali delle Amministrazioni Titolari.
Come indicato dal comma 10 dell’articolo unico del DM 6 dicembre 2024, le procedure del decreto si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, fatte salve le esclusioni individuate dal comma stesso, come ad esempio strumenti finanziari, incentivi, crediti d’imposta, spese per il personale o interventi “lump sum”.
Sì, è possibile. L’importante è che ciascun importo richiesto a titolo di trasferimento intermedio sia congruente con l’ultimo stato di avanzamento dell’intervento positivamente verificato, tenuto conto anche degli importi già ricevuti.
Si precisa che lo stato di avanzamento dell’intervento positivamente verificato è da intendersi secondo le indicazioni fornite dalla FAQ n. 9 pubblicata sul sito di Italia Domani (https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html).
Si precisa che dal punto di vista operativo, le richieste non potranno essere presentate in modo simultaneo, poiché il sistema consente di trasmettere un’istanza alla volta.
Per avere una panoramica complessiva dei trasferimenti già ottenuti dal Soggetto attuatore, è possibile visualizzare su ReGiS, all’interno della tile “Anagrafica di Progetto”, sezione “Gestione Spese”, la voce “Trasferimenti”. All’interno di tale campo sono presenti tutti i trasferimenti che ha ottenuto fino a quel momento il soggetto attuatore.
Come riportato dalla FAQ n. 7 pubblicata sul sito di Italia Domani (https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html), i rendiconti presentati dal Soggetto Attuatore, a titolo di trasferimento intermedio o saldo finale, prima del 4 gennaio 2025, come specificato dal comma 11 del DM, saranno evasi dalle Amministrazioni Titolari con le procedure del DM.
Pertanto, i rendiconti pregressi, in linea di massima, saranno rimborsati entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM. L’attestazione di rendiconto già presentata verrà infatti considerata equipollente all’Attestazione del DM, senza prendere in esame gli allegati ai fini del trasferimento di risorse.
Si segnala che per alcuni rendiconti, laddove le Amministrazioni titolari abbiano riscontrato gravi mancanze e problematiche emerse in sede di verifica dei rendiconti stessi, non è stato possibile dare immediata attuazione al comma 11 del decreto e, quindi, procedere con l’erogazione del pagamento. In queste casistiche si può quindi verificare una dilatazione dei tempi di pagamento.
Si riporta la FAQ n. 11 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html
Per le spese di personale rilevate nei quadri economici dei progetti PNRR per la realizzazione di lavori e/o acquisizione di beni e servizi si possono chiedere i trasferimenti, secondo le procedure previste dal DM.
L’esclusione prevista dal comma 10 del DM, in materia di spese di personale, riguarda solo talune ipotesi relative alle misure che prevedono assunzioni di personale (ad esempio Misura Ministero della Giustizia), le cui operazioni contabili possono seguire un regime diverso, tenuto conto delle indicazioni fornite al riguardo dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Il comma 10 del DM richiama, inoltre, talune tipologie di misure per le quali sono già previste modalità di gestione dei trasferimenti semplificate.
Ciò vale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per gli strumenti finanziari per i quali è la stessa decisione del Consiglio ECOFIN che prevede versamenti diretti in favore dei soggetti gestori; vale nel caso di misure la cui rendicontazione avviene secondo la modalità semplificata “Lump Sum” che seguono una procedura differenziata in quanto correlata al raggiungimento di obiettivi mentre per le altre forme di rendicontazione a costi semplificati in cui la spesa non è giustificata da fatture o documenti equivalenti si possono invece seguire le procedure previste dal decreto.
Regimi semplificati valgono, altresì, per la gestione delle misure che prevedono crediti d’imposta le cui operazioni contabili si chiudono con il versamento delle somme in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Si precisa comunque che ove l’Amministrazione Titolare delle suddette misure volesse far utilizzare la nuova tile “Richiesta di trasferimento”, il Soggetto Attuatore può effettuare le richieste di trasferimento attraverso questa funzione.
Gli Uffici dell’Ispettorato Generale PNRR sono a disposizione per individuare le misure per le quali la nuova funzionalità del sistema ReGiS “Richiesta di trasferimento”, non deve essere attivata.
La base di calcolo è rappresentata dal contributo complessivo PNRR (RRF) di cui l’ente è beneficiario, comprensivo anche dell’eventuale quota FOI già assegnata all’intervento. Quest’ultima, infatti, risulta equiparata alla quota PNRR.
Risultano escluse dalla base di calcolo eventuali cofinanziamenti con risorse comunali proprie.
I dati che devono essere aggiornati sulla piattaforma RegiS sono quelli relativi all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, di cui alla circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27 (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/).
A titolo esemplificativo, può essere utilizzato come parametro, l’esito della pre-validazione che fornisce il sistema ReGiS.
Tuttavia, si rappresenta di seguire sempre eventuali ulteriori indicazioni delle Amministrazioni Titolari in merito.
Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non provvede ad aggiornare i dati nel termine di 60 giorni l’Amministrazione Titolare può adottare iniziative diverse tenendo conto dello stato di attuazione del progetto, delle scadenze e degli obiettivi previsti dalla CID, ma anche della natura della Misura.
Ad esempio, nell’ambito della propria discrezionalità l’Amministrazione Titolare può sollecitare ulteriormente il Soggetto Attuatore, eventualmente sospendere l’erogazione delle risorse relative a richieste di trasferimento successive, attivare le verifiche di competenza e, qualora ne sussistano i presupposti, attivare le procedure di recupero.
Si riporta la FAQ n. 9 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html
Secondo quanto disposto all’art. 125 paragrafo 5 del D. Lgs. 36/2023, per stati di avanzamento positivamente verificati si intendono gli stati di avanzamento adottati dal RUP e per i quali il RUP, previa verifica positiva riguardante anche la presenza ed il rispetto dei requisiti PNRR oltre che la regolarità amministrativo-contabile, ha emesso il relativo certificato di pagamento.
Si precisa inoltre che la dichiarazione di cui al primo punto elenco dell’Allegato 1 al DM, ovvero che “le spese relative alla realizzazione dell’intervento _________________ (descrizione) CUP___________________ alla data del ____/____/____ sono pari a ____________ (indicare importo), come risultanti dall’ultimo stato di avanzamento dell’intervento positivamente verificato”, è da intendersi in maniera estensiva anche da applicare, ove presenti, alle spese maturate alla medesima data degli stati di avanzamento nell’ambito del quadro economico ma al di fuori dello stato di avanzamento per le quali esista una disposizione di liquidazione e pagamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per l’incarico affidato al geologo, al progettista, le spese per gli incentivi tecnici ecc.).
Si precisa che, ai fini di un corretto monitoraggio sul sistema ReGiS, è necessario aggiornare, nell’ambito dell’avanzamento finanziario, anche la sezione relativa al Piano dei Costi, valorizzando l’importo realizzato, che rileva tutti gli avanzamenti economici del progetto.
Si riporta la FAQ n. 3 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html
Secondo quanto previsto dal comma 3 del DM 6 dicembre 2024, l’erogazione dell’anticipazione del 30% sarà subordinata alla verifica della presenza del Codice Unico di Progetto (CUP) sul sistema ReGiS e della sottoscrizione della richiesta dal legale rappresentante dell’ente attuatore o dal dirigente/funzionario designato, attraverso la specifica funzionalità presente sul sistema ReGiS tile “Le mie richieste”.
Vi invitiamo in ogni caso a seguire le indicazioni specifiche delle Amministrazioni titolari delle misure. A titolo esemplificativo:
Si riporta la FAQ n. 10 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html
Il DM non prevede alcuna sequenzialità, per cui è possibile chiedere i trasferimenti intermedi così come previsti dal comma 4, quindi fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 % dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR e del FOI, anche in assenza di una precedente richiesta di anticipazione.
Per le richieste di anticipazione presentate prima dell’entrata in vigore del decreto e che non hanno avuto seguito, il Soggetto Attuatore, in accordo con l’Amministrazione Titolare può presentare una nuova richiesta secondo le procedure del nuovo decreto.
Si riporta la FAQ n. 6 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html.
I criteri e le modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR previsti dal DM 6 dicembre 2024 non si applicano alle c.d. “piccole e medie opere”.
Per tali interventi si seguiranno le procedure semplificate vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.
Le procedure sono dettagliate nei Manuali operativi pubblicati con il decreto DAIT del 14 maggio 2024, disponibili al seguente indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-maggio-2024
Ai sensi del comma 2 dell’articolo unico del decreto, i Soggetti attuatori presentano le richieste di trasferimento di risorse attraverso l’apposita funzionalità del sistema ReGiS, ovvero, nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo della piattaforma ReGiS, attraverso gli altri canali indicati dall’amministrazione titolare della misura PNRR.
Con specifico riferimento alla piattaforma ReGiS, è necessario utilizzare la Tile “Le mie richieste”, disponibile nella pagina iniziale del sistema. I dettagli della procedura sono illustrati nelle slide 14–29, presentate in occasione del webinar del 6 febbraio 2025, a cura di ANCI Lombardia. Le slide sono disponibili al seguente indirizzo: https://competenzepnrrancilombardia.it/atti-webinar-pnrr-criteri-e-modalita-per-lattivazione-dei-trasferimenti-ai-comuni-decreto-mef/
Per le misure afferenti al Ministero dell’Istruzione e del Merito, per presentare le richieste di trasferimento di risorse di cui al decreto MEF 6 dicembre 2024 è necessario utilizzare la medesima funzione presente sulla piattaforma FUTURA, come dettagliato nella nota ministeriale n. 12652 del 28 gennaio 2025.
La nota è disponibile al seguente indirizzo: https://anci.lombardia.it/documenti/m_piaoogabmiregistro-ufficiale(u)001265228-01-2025-(1)_04022025141430.pdf
In generale, le richieste di chiarimento vanno trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che è l’Amministrazione titolare della misura.
Nello specifico, a seconda dell’argomento su cui verte il quesito, è necessario contattare uno degli indirizzi di riferimento sotto riportati:
Inoltre, per individuare ulteriori contatti ministeriali dell’Unità di Missione PNRR si segnala la seguente pagina: https://www.mase.gov.it/pagina/unita-di-missione-il-pnrr
L’HELP DESK per tutta la misura M2C1 è contattabile al seguente indirizzo mail: miteeconomiacircolarepnrr@invitalia.it
In base alle indicazioni fornite dai nuovi manuali semplificati, pubblicati con decreto DAIT del 14 maggio 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-maggio-2024), si rammenta che il Comune beneficiario è tenuto ad effettuare le verifiche di competenze esclusivamente per i seguenti tre punti:
Item n. 1: la verifica della regolarità amministrativo-contabile
Item n. 3: l’assenza di situazioni di conflitto di interessi sulle dichiarazioni rese ex ante
Item n. 4: l’assenza di doppio finanziamento
I restanti punti non sono applicabili agli interventi di piccole e medie opere e, dunque, non comportano alcun tipo di verifica per i Comuni beneficiari.
In corrispondenza dei suddetti punti di controllo, il Comune beneficiario dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta lo svolgimento delle sole verifiche di propria competenza, di cui all’Allegato n. 1 al manuale, datata e sottoscritta dal RUP/rappresentante legale.
In merito alla scadenza prevista per l’integrazione e la trasmissione della rendicontazione delle piccole opere, si rimanda al comunicato DAIT dell’11 ottobre 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-dell11-ottobre-2024), che fa seguito alla legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113.
Il comunicato precisa che il termine dei sei mesi stabilito per la trasmissione dei rendiconti a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi si intenderà decorrente dalla data del 30 novembre 2024, in seguito al completamento dell’attività di bonifica da parte dell’Amministrazione titolare della misura.
Diversamente, per quanto riguarda i progetti di medie opere, si segnala che l’indicazione generale ricevuta dal Ministero dell’Interno è che il termine per la rendicontazione decorre entro sei mesi dal collaudo o, alternativamente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 56 del 29 aprile 2024 (quindi dal 1° maggio 2024).
In merito alle integrazioni da apportare ai rendiconti regrediti, si rimanda alle indicazioni fornite dai nuovi manuali semplificati, pubblicati con il decreto DAIT del 14 maggio (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-maggio-2024).
In particolare, si suggerisce di consultare approfonditamente il cap. 4 dedicato alla rendicontazione e il cap. 5 sulle verifiche in capo ai Comuni beneficiari.
Un ulteriore riferimento utile in materia è rappresentato dal comunicato del 13 giugno 2024, emesso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (https://dait.interno.gov.it/node/100930), che fornisce specifiche istruzioni operative. Qualora, inoltre, il rendiconto sia stato regredito in forza dei comunicati DAIT del 5 giugno 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-5-giugno-2024), del 31 luglio 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-31-luglio-2024) e del 3 settembre 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-3-settembre-2024), si invitano gli enti a consultare attentamente le indicazioni contenute nei comunicati stessi.
Infine, sul medesimo tema, si invitano gli enti a prendere visione anche dell’All.1 del comunicato DAIT dell’11 ottobre 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-dell11-ottobre-2024), pubblicato a seguito dell’approvazione della legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113. L’allegato contiene l’elenco dei CUP su cui è stata effettuata l’attività di bonifica dei dati presenti a sistema da parte dell’Amministrazione titolare della misura.
In proposito, si riporta la sezione FAQ generali PNRR n. 15.
L’importo dell’IVA è ammissibile nell’ambito del PNRR? L’importo dell’IVA è rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costa possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.
Sul punto, si può fare riferimento all’articolo 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014/2020, secondo cui “l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”.
Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto.
Link al DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014/2020: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={63356FAD-08FA-44E9-A0BF-6C2FA49584D2}&codiceOrdinamento=200001500000000&articolo=Articolo%2015
Link alle FAQ generali PNRR: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq/faq-generali-pnrr
Link alla pagina dedicata al nuovo Piano: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
La scadenza del 31/12/2024 per l’avvio dei lavori deve essere rispettata anche per appalti integrati di progettazione esecutiva e lavori.
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Nel caso in cui si tratti di spese coperte da finanziamento comunale, possono essere introdotte nel quadro economico. In caso contrario, l’Avviso pubblico n. 068047 del 15 maggio 2024 precisa che le spese per arredi non possano essere riconosciute.
Pertanto, si suggerisce di tenere tale spesa al di fuori del progetto, al fine di semplificare le attività di rendicontazione.
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A partire dal 1° gennaio 2024, la piena operatività del FVOE consente di procedere – dopo la verifica dei requisiti – all’aggiudicazione, che diviene subito efficace (art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023).
Nel caso in cui, mediante la consultazione del FVOE, la S.A. non riesca a completare tutte le verifiche, essa deve necessariamente richiedere i documenti alle amministrazioni competenti.
Secondo ANAC (parere funzione consultiva n. 57-bis/2023), per ragioni di urgenza (ivi compreso il rischio di perdita di finanziamenti dell’Unione Europea), la S.A. può procedere ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9.
Link al D.Lgs. n. 36/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/04/13/23A02179/sg
Link al parere ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-57-bis-del-15-novembre-2023
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Secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 1, lett. a) n. 5), D.L. n. 77/2021: ” […]
a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito del PNRR:
5) l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del PNRR, è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all’articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni”.
Link al testo del D.L. n. 77/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg
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Nel caso in cui il Soggetto attuatore ritenesse di non poter più attuare il progetto per causa di forza maggiore, è necessaria una comunicazione formale di rinuncia all’Unità di missione.
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Si riporta di seguito quanto previsto al comma 1 dell’art. 2 del DDG del 13 giugno 2024, n. 23, che recita:
“Gli enti locali beneficiari inseriti nell’elenco di cui all’allegato 1 sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto della milestone del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 31 ottobre 2024, fatti salvi i controlli e le verifiche che possono essere esperite anche in corso d’opera.”
Tuttavia, si segnala che “L’Unità di missione per il PNRR si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione e anche dopo la pubblicazione dell’elenco e delle graduatorie, per accertare la sussistenza dei requisiti minimi dell’Avviso pubblico e delle condizionalità del PNRR. In assenza dei requisiti e delle condizionalità, potrà essere disposta la decadenza dalla graduatoria e dal finanziamento”, come sancito dal comma 3, art. 2, DDG 13 giugno 2024, n. 23.
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Per conoscere le condizioni per le quali i ribassi di gara sono utilizzabili, è possibile fare riferimento all’apposita nota del MIM del 29 dicembre 2023, reperibile sul sito di ANCI al seguente link: https://www.anci.it/istruzione-pnrr-indicazioni-sullutilizzo-delle-economie-derivanti-dai-ribassi-dasta/
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Al momento non sono stati definiti termini per la sottoscrizione dell’Accordo.
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L’indirizzo è disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è il seguente: pnrr@postacert.istruzione.it.
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Si sconsiglia di procedere con il caricamento manuale del CIG, poiché potrebbe verificarsi l’omissione di alcuni codici interoperabili che, a loro volta, potrebbero comportare la regressione − ad opera dell’Amministrazione Titolare della misura − dell’ID dei rendiconti presentati allo stato “da integrare”.
La data di ammissibilità delle spese associate a un progetto PNRR viene definita dall’Amministrazione Titolare della misura all’interno del decreto di assegnazione delle risorse finanziarie concesse.
Pertanto, si suggerisce di rivolgersi all’Amministrazione Titolare con la quale l’ente ha sottoscritto l’atto di finanziamento, al fine di verificare se possano essere riconosciute spese che esulano dalle tempistiche indicate nell’atto stesso.
In primo luogo, come accertamento preliminare, il Soggetto attuatore deve verificare se le spese considerate siano ammissibili in base alle tempistiche indicate dall’Amministrazione Titolare della misura. Effettuato questo controllo, la spesa dovrà essere inserita nello stesso anno cui è stata realizzata.
Si segnala che le FAQ relative al piano dei costi sono state riformulate e pubblicate nell’apposita sezione disponibile sul sistema informativo ReGiS. Si riportano testualmente le informazioni più rilevanti:
“La Struttura del Piano dei Costi consente di associare al progetto un set di informazioni inerenti alla sua pianificazione ed avanzamento osservati in termini economici (e non finanziari), rispetto alla specifica annualità di riferimento (una o più d’una). Per ciascuna delle annualità di attuazione del progetto, è richiesto di indicare l’importo da realizzare, inteso come valore previsionale dei costi di progetto da sostenere nella singola annualità, e successivamente l’importo realizzato, inteso come valore effettivo dei costi di progetto maturati. A conclusione di ciascuna annualità precedente, occorre portare a zero l’importo da realizzare ad essa riferito in quanto si è ormai a conoscenza dell’importo effettivo e non più soltanto presunto e conseguentemente aggiornare l’importo realizzato; qualora non fosse stato interamente realizzato quanto previsto nell’annualità appena conclusa, occorrerà ridistribuire l’importo inizialmente previsto come da realizzare nella/e annualità successiva/e tenendo anche conto dell’eventuale quota avanzata dall’anno concluso (differenza tra l’importo presunto e quello effettivo). Per le annualità concluse devono, di conseguenza, essere valorizzate esclusivamente le celle degli importi realizzati […]”.
Sì, anche le associazioni culturali sono tenute ad acquisire il dato relativo alla titolarità effettiva.
Come riportato dall’Appendice tematica allegata alla circolare MEF del 15 settembre 2023, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849, “per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività […]”.
Nel caso delle associazioni dotate di personalità giuridica (qualificate come persone giuridiche private), ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 231/2007 (cd. Legge antiriciclaggio), come modificato dal d. lgs del 04/10/2019 n. 125 articolo 2, “[…] il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo […]”. Tale casistica risulta quindi riconducibile alla definizione contenuta nell’appendice tematica di cui sopra.
I riferimenti relativi alle liste di esclusione previste per ogni misura sono contenuti all’interno dell’Allegato della Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia del 22 giugno 2021, disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a811c054-d372-11eb-895a-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
In primo luogo, si suggerisce di verificare nei manuali di istruzioni disponibili per ogni misura quali siano le specifiche relative alla valorizzazione delle due voci considerate.
Si precisa inoltre che le due voci non sono sempre necessariamente uguali: l’importante è che ad ogni pagamento sia associato un giustificativo di spesa, che potrebbe essere ripetuto più volte nel caso in cui questo coprisse più pagamenti inseriti separatamente.
Si consiglia di verificare quanto disposto dai manuali di istruzioni disponibili per ogni misura.
In alcuni casi, infatti, è previsto che il Soggetto attuatore debba inoltrare periodicamente, tramite ReGiS, la Domanda di rimborso, comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e che hanno superato con esito positivo l’autocontrollo della spesa. In questi casi sono quindi stabilite delle tranche intermedie da rispettare.
Facendo seguito alla conversione in legge 56/2024 del dl 19/2024, sono state introdotte apposite disposizioni finalizzate all’accelerazione e allo snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC. Tra le principali novità, figurano i poteri speciali commissariali che possono essere attribuiti per assicurare il rispetto degli obblighi e degli impegni di tutte le opere PNRR, nonché l’estensione a tutti gli investimenti PNRR delle disposizioni di semplificazione previste in origine solo per l’edilizia scolastica, di cui all’art. 24 del dl 13/2023, come convertito dalla L. 41/2023.
Per ulteriori dettagli, si rimanda al testo della legge di conversione 56/2024 del DL 19/2024 e ai materiali informativi presentati in occasione del webinar di Anci del 17 maggio “Il DL 19/2024 dopo la conversione in legge: le novità per Comuni e Città”.
Si consiglia di rivolgersi all’Amministrazione Titolare della misura, trasmettendo una mail all’indirizzo medieopere.fl@interno.it . Si ricorda di indicare il CUP di progetto nel testo della richiesta.
Le modalità con cui il Soggetto attuatore può richiedere l’ulteriore anticipo del 20%, così come previsto dalla circolare RGS n. 21 del 13 maggio 2024, sono le medesime stabilite per l’erogazione dell’acconto iniziale del 10%. A questo riguardo, come indicato nei manuali d’istruzione si rammenta che la richiesta di anticipazione deve essere presentata al di fuori di ReGiS tramite un apposito modello messo a disposizione dall’Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità della DG GEFIM – DiPNRR del MASE, che deve essere compilato con le informazioni inerenti all’Investimento PNRR di riferimento, al progetto, e con i dati del Soggetto attuatore. Il Soggetto attuatore ha il compito di firmare ed inviare il documento via PEC alla Direzione Generale del MASE responsabile per l’Inv. ed alla DG GEFIM.
Una volta pervenuta la richiesta, l’Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità effettua una verifica finalizzata ad accertare la presenza e la correttezza di tutti gli elementi informativi minimi e la sussistenza, in capo al Soggetto attuatore delegato, dei requisiti per poter effettuare tale richiesta.
Come previsto dalla circolare RGS del 13 maggio 2023, occorre ricordare che la richiesta dell’ulteriore anticipo è subordinata al previo aggiornamento dei dati dei progetti sul sistema informativo ReGis: “[…] l’Amministrazione Titolare provvede all’erogazione soltanto in seguito all’aggiornamento/correzione dei dati sul sistema ReGiS”.
Sì, è necessario operare attraverso la piattaforma FUTURA, come confermato in occasione del webinar organizzato da ANCI il 17 maggio 2024 sulle novità apportate dalla conversione in legge del dl 19/2024. Tuttavia, come previsto dalla circolare RGS n. 21 del 13 maggio 2023, occorre ricordare che la richiesta dell’ulteriore anticipo è subordinata al previo aggiornamento dei dati dei progetti sul sistema informativo ReGiS: “[…] L’Amministrazione Titolare provvede all’erogazione soltanto in seguito all’aggiornamento/correzione dei dati sul sistema ReGiS”.