In questa pagina sono riportate le FAQ relative alle Misure, ai Temi Trasversali, ai Focus e ad altre tematiche generali legate al PNRR.
Le domande frequenti sono suddivise in due sezioni:
Per cercare una domanda/risposta è necessario inserire le parole chiave nell’apposita sezione e cliccare “cerca”.
In base alle indicazioni fornite dai nuovi manuali semplificati, pubblicati con decreto DAIT del 14 maggio 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-maggio-2024), si rammenta che il Comune beneficiario è tenuto ad effettuare le verifiche di competenze esclusivamente per i seguenti tre punti:
Item n. 1: la verifica della regolarità amministrativo-contabile
Item n. 3: l’assenza di situazioni di conflitto di interessi sulle dichiarazioni rese ex ante
Item n. 4: l’assenza di doppio finanziamento
I restanti punti non sono applicabili agli interventi di piccole e medie opere e, dunque, non comportano alcun tipo di verifica per i Comuni beneficiari.
In corrispondenza dei suddetti punti di controllo, il Comune beneficiario dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta lo svolgimento delle sole verifiche di propria competenza, di cui all’Allegato n. 1 al manuale, datata e sottoscritta dal RUP/rappresentante legale.
In merito alla scadenza prevista per l’integrazione e la trasmissione della rendicontazione delle piccole opere, si rimanda al comunicato DAIT dell’11 ottobre 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-dell11-ottobre-2024), che fa seguito alla legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113.
Il comunicato precisa che il termine dei sei mesi stabilito per la trasmissione dei rendiconti a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi si intenderà decorrente dalla data del 30 novembre 2024, in seguito al completamento dell’attività di bonifica da parte dell’Amministrazione titolare della misura.
Diversamente, per quanto riguarda i progetti di medie opere, si segnala che l’indicazione generale ricevuta dal Ministero dell’Interno è che il termine per la rendicontazione decorre entro sei mesi dal collaudo o, alternativamente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 56 del 29 aprile 2024 (quindi dal 1° maggio 2024).
In merito alle integrazioni da apportare ai rendiconti regrediti, si rimanda alle indicazioni fornite dai nuovi manuali semplificati, pubblicati con il decreto DAIT del 14 maggio (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-maggio-2024).
In particolare, si suggerisce di consultare approfonditamente il cap. 4 dedicato alla rendicontazione e il cap. 5 sulle verifiche in capo ai Comuni beneficiari.
Un ulteriore riferimento utile in materia è rappresentato dal comunicato del 13 giugno 2024, emesso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (https://dait.interno.gov.it/node/100930), che fornisce specifiche istruzioni operative. Qualora, inoltre, il rendiconto sia stato regredito in forza dei comunicati DAIT del 5 giugno 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-5-giugno-2024), del 31 luglio 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-31-luglio-2024) e del 3 settembre 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-3-settembre-2024), si invitano gli enti a consultare attentamente le indicazioni contenute nei comunicati stessi.
Infine, sul medesimo tema, si invitano gli enti a prendere visione anche dell’All.1 del comunicato DAIT dell’11 ottobre 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-dell11-ottobre-2024), pubblicato a seguito dell’approvazione della legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113. L’allegato contiene l’elenco dei CUP su cui è stata effettuata l’attività di bonifica dei dati presenti a sistema da parte dell’Amministrazione titolare della misura.
In proposito, si riporta la sezione FAQ generali PNRR n. 15.
L’importo dell’IVA è ammissibile nell’ambito del PNRR? L’importo dell’IVA è rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costa possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.
Sul punto, si può fare riferimento all’articolo 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014/2020, secondo cui “l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”.
Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto.
Link al DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014/2020: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={63356FAD-08FA-44E9-A0BF-6C2FA49584D2}&codiceOrdinamento=200001500000000&articolo=Articolo%2015
Link alle FAQ generali PNRR: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq/faq-generali-pnrr
Link alla pagina dedicata al nuovo Piano: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
La scadenza del 31/12/2024 per l’avvio dei lavori deve essere rispettata anche per appalti integrati di progettazione esecutiva e lavori.
Link alla pagina dedicata al nuovo Piano: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
Nel caso in cui si tratti di spese coperte da finanziamento comunale, possono essere introdotte nel quadro economico. In caso contrario, l’Avviso pubblico n. 068047 del 15 maggio 2024 precisa che le spese per arredi non possano essere riconosciute.
Pertanto, si suggerisce di tenere tale spesa al di fuori del progetto, al fine di semplificare le attività di rendicontazione.
Link alla pagina dedicata al nuovo Piano: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
A partire dal 1° gennaio 2024, la piena operatività del FVOE consente di procedere – dopo la verifica dei requisiti – all’aggiudicazione, che diviene subito efficace (art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023).
Nel caso in cui, mediante la consultazione del FVOE, la S.A. non riesca a completare tutte le verifiche, essa deve necessariamente richiedere i documenti alle amministrazioni competenti.
Secondo ANAC (parere funzione consultiva n. 57-bis/2023), per ragioni di urgenza (ivi compreso il rischio di perdita di finanziamenti dell’Unione Europea), la S.A. può procedere ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9.
Link al D.Lgs. n. 36/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/04/13/23A02179/sg
Link al parere ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-57-bis-del-15-novembre-2023
Link alla pagina dedicata al nuovo Piano: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
Secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 1, lett. a) n. 5), D.L. n. 77/2021: ” […]
a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito del PNRR:
5) l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del PNRR, è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all’articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni”.
Link al testo del D.L. n. 77/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg
Link alla pagina dedicata al nuovo Piano: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
Nel caso in cui il Soggetto attuatore ritenesse di non poter più attuare il progetto per causa di forza maggiore, è necessaria una comunicazione formale di rinuncia all’Unità di missione.
Link alla pagina dedicata al nuovo Piano: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
Si riporta di seguito quanto previsto al comma 1 dell’art. 2 del DDG del 13 giugno 2024, n. 23, che recita:
“Gli enti locali beneficiari inseriti nell’elenco di cui all’allegato 1 sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto della milestone del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 31 ottobre 2024, fatti salvi i controlli e le verifiche che possono essere esperite anche in corso d’opera.”
Tuttavia, si segnala che “L’Unità di missione per il PNRR si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione e anche dopo la pubblicazione dell’elenco e delle graduatorie, per accertare la sussistenza dei requisiti minimi dell’Avviso pubblico e delle condizionalità del PNRR. In assenza dei requisiti e delle condizionalità, potrà essere disposta la decadenza dalla graduatoria e dal finanziamento”, come sancito dal comma 3, art. 2, DDG 13 giugno 2024, n. 23.
Link alla pagina dedicata al nuovo Piano: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
Per conoscere le condizioni per le quali i ribassi di gara sono utilizzabili, è possibile fare riferimento all’apposita nota del MIM del 29 dicembre 2023, reperibile sul sito di ANCI al seguente link: https://www.anci.it/istruzione-pnrr-indicazioni-sullutilizzo-delle-economie-derivanti-dai-ribassi-dasta/
Link alla pagina dedicata al nuovo Piano: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
Al momento non sono stati definiti termini per la sottoscrizione dell’Accordo.
Link alla pagina dedicata al nuovo Piano: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
L’indirizzo è disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è il seguente: pnrr@postacert.istruzione.it.
Link alla pagina dedicata al nuovo Piano: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
Si sconsiglia di procedere con il caricamento manuale del CIG, poiché potrebbe verificarsi l’omissione di alcuni codici interoperabili che, a loro volta, potrebbero comportare la regressione − ad opera dell’Amministrazione Titolare della misura − dell’ID dei rendiconti presentati allo stato “da integrare”.
La data di ammissibilità delle spese associate a un progetto PNRR viene definita dall’Amministrazione Titolare della misura all’interno del decreto di assegnazione delle risorse finanziarie concesse.
Pertanto, si suggerisce di rivolgersi all’Amministrazione Titolare con la quale l’ente ha sottoscritto l’atto di finanziamento, al fine di verificare se possano essere riconosciute spese che esulano dalle tempistiche indicate nell’atto stesso.
In primo luogo, come accertamento preliminare, il Soggetto attuatore deve verificare se le spese considerate siano ammissibili in base alle tempistiche indicate dall’Amministrazione Titolare della misura. Effettuato questo controllo, la spesa dovrà essere inserita nello stesso anno cui è stata realizzata.
Si segnala che le FAQ relative al piano dei costi sono state riformulate e pubblicate nell’apposita sezione disponibile sul sistema informativo ReGiS. Si riportano testualmente le informazioni più rilevanti:
“La Struttura del Piano dei Costi consente di associare al progetto un set di informazioni inerenti alla sua pianificazione ed avanzamento osservati in termini economici (e non finanziari), rispetto alla specifica annualità di riferimento (una o più d’una). Per ciascuna delle annualità di attuazione del progetto, è richiesto di indicare l’importo da realizzare, inteso come valore previsionale dei costi di progetto da sostenere nella singola annualità, e successivamente l’importo realizzato, inteso come valore effettivo dei costi di progetto maturati. A conclusione di ciascuna annualità precedente, occorre portare a zero l’importo da realizzare ad essa riferito in quanto si è ormai a conoscenza dell’importo effettivo e non più soltanto presunto e conseguentemente aggiornare l’importo realizzato; qualora non fosse stato interamente realizzato quanto previsto nell’annualità appena conclusa, occorrerà ridistribuire l’importo inizialmente previsto come da realizzare nella/e annualità successiva/e tenendo anche conto dell’eventuale quota avanzata dall’anno concluso (differenza tra l’importo presunto e quello effettivo). Per le annualità concluse devono, di conseguenza, essere valorizzate esclusivamente le celle degli importi realizzati […]”.
Sì, anche le associazioni culturali sono tenute ad acquisire il dato relativo alla titolarità effettiva.
Come riportato dall’Appendice tematica allegata alla circolare MEF del 15 settembre 2023, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849, “per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività […]”.
Nel caso delle associazioni dotate di personalità giuridica (qualificate come persone giuridiche private), ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 231/2007 (cd. Legge antiriciclaggio), come modificato dal d. lgs del 04/10/2019 n. 125 articolo 2, “[…] il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo […]”. Tale casistica risulta quindi riconducibile alla definizione contenuta nell’appendice tematica di cui sopra.
I riferimenti relativi alle liste di esclusione previste per ogni misura sono contenuti all’interno dell’Allegato della Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia del 22 giugno 2021, disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a811c054-d372-11eb-895a-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
In primo luogo, si suggerisce di verificare nei manuali di istruzioni disponibili per ogni misura quali siano le specifiche relative alla valorizzazione delle due voci considerate.
Si precisa inoltre che le due voci non sono sempre necessariamente uguali: l’importante è che ad ogni pagamento sia associato un giustificativo di spesa, che potrebbe essere ripetuto più volte nel caso in cui questo coprisse più pagamenti inseriti separatamente.
Si consiglia di verificare quanto disposto dai manuali di istruzioni disponibili per ogni misura.
In alcuni casi, infatti, è previsto che il Soggetto attuatore debba inoltrare periodicamente, tramite ReGiS, la Domanda di rimborso, comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e che hanno superato con esito positivo l’autocontrollo della spesa. In questi casi sono quindi stabilite delle tranche intermedie da rispettare.
Facendo seguito alla conversione in legge 56/2024 del dl 19/2024, sono state introdotte apposite disposizioni finalizzate all’accelerazione e allo snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC. Tra le principali novità, figurano i poteri speciali commissariali che possono essere attribuiti per assicurare il rispetto degli obblighi e degli impegni di tutte le opere PNRR, nonché l’estensione a tutti gli investimenti PNRR delle disposizioni di semplificazione previste in origine solo per l’edilizia scolastica, di cui all’art. 24 del dl 13/2023, come convertito dalla L. 41/2023.
Per ulteriori dettagli, si rimanda al testo della legge di conversione 56/2024 del DL 19/2024 e ai materiali informativi presentati in occasione del webinar di Anci del 17 maggio “Il DL 19/2024 dopo la conversione in legge: le novità per Comuni e Città”.
Si consiglia di rivolgersi all’Amministrazione Titolare della misura, trasmettendo una mail all’indirizzo medieopere.fl@interno.it . Si ricorda di indicare il CUP di progetto nel testo della richiesta.
Le modalità con cui il Soggetto attuatore può richiedere l’ulteriore anticipo del 20%, così come previsto dalla circolare RGS n. 21 del 13 maggio 2024, sono le medesime stabilite per l’erogazione dell’acconto iniziale del 10%. A questo riguardo, come indicato nei manuali d’istruzione si rammenta che la richiesta di anticipazione deve essere presentata al di fuori di ReGiS tramite un apposito modello messo a disposizione dall’Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità della DG GEFIM – DiPNRR del MASE, che deve essere compilato con le informazioni inerenti all’Investimento PNRR di riferimento, al progetto, e con i dati del Soggetto attuatore. Il Soggetto attuatore ha il compito di firmare ed inviare il documento via PEC alla Direzione Generale del MASE responsabile per l’Inv. ed alla DG GEFIM.
Una volta pervenuta la richiesta, l’Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità effettua una verifica finalizzata ad accertare la presenza e la correttezza di tutti gli elementi informativi minimi e la sussistenza, in capo al Soggetto attuatore delegato, dei requisiti per poter effettuare tale richiesta.
Come previsto dalla circolare RGS del 13 maggio 2023, occorre ricordare che la richiesta dell’ulteriore anticipo è subordinata al previo aggiornamento dei dati dei progetti sul sistema informativo ReGis: “[…] l’Amministrazione Titolare provvede all’erogazione soltanto in seguito all’aggiornamento/correzione dei dati sul sistema ReGiS”.
Sì, è necessario operare attraverso la piattaforma FUTURA, come confermato in occasione del webinar organizzato da ANCI il 17 maggio 2024 sulle novità apportate dalla conversione in legge del dl 19/2024. Tuttavia, come previsto dalla circolare RGS n. 21 del 13 maggio 2023, occorre ricordare che la richiesta dell’ulteriore anticipo è subordinata al previo aggiornamento dei dati dei progetti sul sistema informativo ReGiS: “[…] L’Amministrazione Titolare provvede all’erogazione soltanto in seguito all’aggiornamento/correzione dei dati sul sistema ReGiS”.
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza ha attivato la casella di posta pnrr.supporto.rts.milano@mef.gov.it che potrà essere utilizzata per richiedere il supporto. Per una più efficiente automazione delle risposte è necessario compilare l’oggetto dell’e-mail con la seguente stringa:
SIGLA PROVINCIA – CODICE CUP – ARGOMENTO
Ad es: MI – J12B123456789101 – RICHIESTA PROFILAZIONE REGIS
Al fine di fornire il supporto più mirato ed efficiente possibile, si chiede di formulare ogni richiesta di assistenza riferita ad un singolo CUP, esattamente quello indicato nell’oggetto mail; si invita inoltre ad utilizzare la propria casella di posta PEO evitando l’uso della PEC che potrebbe non ricevere le risposte della casella PEO di questa Direzione Generale.
Si riportano le informative della Ragioneria Territoriale dello Stato Milano/Monza/Brianza, relative all’attivazione di Presidi territoriali per il supporto ai soggetti attuatori per l’Area Nord-Ovest, ricompresa nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
La circolare RGS n.19 del 27 aprile 2023 ha imposto tempi stringenti per l’esame dei rendiconti di progetto. Tuttavia, le tempistiche di approvazione e liquidazione dei rendiconti dipendono dall’Amministrazione Titolare. Si suggerisce di segnalare alla casella pnrr.supporto.rts.milano@mef.gov.it l’ID rendiconto. I funzionari delle RTS segnaleranno il rendiconto all’Ispettorato Generale per il PNRR che si relazionerà direttamente con l’Amministrazione Titolare.
Si rimanda, inoltre, al comunicato DAIT del 18.03.2024 per le specifiche relative agli interventi del Ministero dell’Interno.
Si rimanda alle nuove disposizioni del MINT (decreto 19 del 2/03/2024, al comunicato DAIT del 18.03.2024 per le specifiche sugli interventi del MINT ed al webinar organizzato da ANCI il 19/03/2024).
Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti che abbiano le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo.
Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene in ogni caso possibile l’utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.L.n.19/2024.
Si fa presente che gli ulteriori investimenti realizzati tramite economie di progetto non devono essere monitorati su ReGiS. Pertanto, anche gli Enti che avessero già provveduto a richiedere un CUP generato da economie, non sono tenuti all’inserimento sul sistema ReGiS, né, di conseguenza, all’alimentazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione. I medesimi CUP non andranno altresì comunicati al Ministero dell’Interno.
L’art.33 del decreto-legge PNRR 19/2024 prevede che le piccole opere continueranno ad essere monitorate sulla piattaforma Regis. I Comuni che non vi abbiano ancora provveduto devono procedere all’inserimento dei CUP per ciascuna annualità 2020-2024 entro e non oltre il 30 aprile 2024.
Per maggiori dettagli si rimanda al decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e relativo webinar, organizzato da ANCI e MEF in data 18 marzo 2024 (https://www.anci.it/il-18-marzo-webinar-dl-19-del-2-marzo-2024-per-lattuazione-del-pnrr-iscriviti/).
Si richiamano inoltre i due comunicati DAIT del 18 e 19 marzo 2024 per le specifiche sugli interventi del Ministero dell’Interno in uscita dal Piano (link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-marzo-2024 ; https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-19-marzo-2024 ).
È possibile reperire gli allegati C, F, G, H, I, ecc. al seguente link: https://www.beniculturali.it/comunicato/dsg-113-14-02-23-adozione-sigeco-v1.1
In particolare, è necessario scaricare l’allegato 12, e all’interno della cartella sarà possibile trovare gli allegati soprarichiamati.
Per quanto riguarda il DNSH, le checklist sono reperibili al seguente link: https://pnrr.cultura.gov.it/guida-operativa-e-documentazione-principio-dnsh-investimento-2-1-attrattivita-dei-borghi/
Trattasi di adempimento obbligatorio. La scelta è tra la controfirma e la compilazione della dichiarazione.
Si consiglia di riportare la voce del QE dell’intervento, se più dettagliato di quello presente sulla Piattaforma ReGiS.
La presenza di CIG, CUP e dei riferimenti a PNRR, Missione, Componente ed investimento sono sufficienti a garantire l’assenza di doppio finanziamento.
Sì.
Si segnala che l’art. 11 del dl 19 del 2 marzo 2024 che prevede che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.
La documentazione si trova allegata al Manuale di riferimento della misura, reperibili al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-23-novembre-2022
Il progetto deve essere tracciato nella sua interezza, pertanto esso deve essere totalmente conforme ai principi PNRR e tutti i progetti finanziati con fondi RRF devono rispettare i principi del Piano.
Sì.
Nel caso in cui il dato relativo al valore realizzato non sia ancora presente è possibile mettere valore zero, indicando nella nota che il valore non è ancora realizzato o non è rilevabile.
Il sistema Regis individua in rosso le fasi che sono obbligatorie per tutte le misure. Ogni Manuale/Linee guida può però richiedere che vengano valorizzate fasi aggiuntive. Si consiglia quindi di verificare quanto richiesto dal Manuale/Linee guida della misura di interesse.
Per le procedure di gara già svolte, sarà possibile acquisire la dichiarazione da parte dell’aggiudicatario successivamente alla conclusione delle procedure di affidamento.
Una volta acquisito il dato sulla titolarità effettiva, questo potrà essere caricato su piattaforma Regis.
Si consiglia comunque di chiedere indicazioni specifiche ai Ministeri titolari dei finanziamenti.
L’individuazione della titolarità effettiva è prevista dagli adempimenti per l’attuazione del PNRR, stabiliti nel 2021 in fase di predisposizione del piano; la circolare 27 del 15 settembre 2023 (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/) ha chiarito le modalità operative per tale richiesta.
A meno di ulteriori informazioni fornite dall’Amministrazione Titolare, per procedure nelle quali non è stata compilata la dichiarazione in merito al titolare effettivo in fase di affidamento, è possibile integrarla successivamente, in fase di esecuzione lavori.
I Soggetti attuatori sono chiamati ad attestare, in fase di presentazione di un Rendiconto di Progetto, di aver provveduto alla raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi/appaltatori, in esito allo svolgimento delle procedure previste (attraverso la sottoscrizione all’interno del sistema informativo ReGiS dell’“Attestazione delle verifiche sul Rendiconto di Progetto”).
La raccolta dei dati sulle titolarità effettive viene garantita dal caricamento delle comunicazioni rese dai destinatari dei fondi/appaltatori e delle “visure” estratte da sistemi informativi esterni all’interno della sezione ad hoc prevista di ReGiS.
La titolarità effettiva deve essere dichiarata dal 100% degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.
La verifica dei dati deve essere svolta sull’aggiudicatario.
Per tutti i progetti del Piano. Si rimanda alla circolare n. 27 del 15 settembre 2023 per maggiori informazioni.
Per le procedure di gara già svolte, sarà possibile acquisire la dichiarazione da parte dell’aggiudicatario successivamente alla conclusione delle procedure di affidamento.
Una volta acquisito il dato sulla titolarità effettiva, questo potrà essere caricato su piattaforma Regis.
Si consiglia comunque di chiedere indicazioni specifiche alle Amministrazioni titolari dei finanziamenti.
Link alla circolare n. 27 del 15 settembre 2023:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/
La pagina web dedicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze rappresenta il riferimento primario circa le modalità di accesso al F.O.I. e i decreti di assegnazione delle risorse.
Maggiori informazioni al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/
Di seguito si riportano le FAQ pubblicate sul sistema ReGiS a cui attenersi per la gestione/rendicontazione del F.O.I.
“Nei casi di cofinanziamento FOI di opere PNRR cofinanziate e non cofinanziate con altre fonti, segui queste indicazioni:
Finanziamento PNRR e FOI e cofinanziamento altri soggetti. La voce “importo richiesto” è calcolata applicando all’“importo totale pagamento” la percentuale di costo ammissibile (finanziamento a valere PNRR e FOI) sul totale finanziamento.
Esempio: in un’opera complessiva dell’importo di 100 €, di cui 60 € finanziati da PNRR e 10 € da FOI, nella voce “Importo totale pagamento” inserisci il pagamento effettuato (per esempio 20 €) e nella voce “Importo richiesto” inserisci il 70% di 20 € (14 €). Il campo “di cui iva richiesto” è calcolato con le stesse modalità applicate al periodo precedente.”
Alcuni manuali prevedono un facsimile di timesheet. Il logo è di solito il medesimo inserito su tutta la documentazione giustificativa. In merito all’obbligo pubblicitario, ogni manuale contiene un paragrafo apposito sugli obblighi informativi, comunicativi e pubblicitari. Si ricorda, in ogni caso, che:
1) occorre mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;
2) occorre garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione inserendo lo specifico riferimento che l’avviso è finanziato dal PNRR e la Componente ed investimento e/o sub- investimento; 3) quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE.
La checklist sull’ammissibilità della spesa deve essere compilata per ogni rendiconto di progetto ed allegata dai punti dall’1 al 5, secondo le indicazioni del MINT. Inoltre, La CL deve essere compilata per le spese afferenti a ciascuna procedura, pertanto nel caso, ad esempio, di rendiconto per spese relative a progettazione e lavori, andranno compilate due distinte check list.
In ogni caso, si rimanda al decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, nonché:
– al comunicato DAIT del 18.03.2024 per le specifiche sugli interventi usciti dal Piano delle piccole e medie opere (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-marzo-2024);
– al comunicato DAIT del 06.03.2024 per le specifiche sugli interventi di Rigenerazione Urbana e Piani Urbani Integrati (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-marzo-2024);
La circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, nel ribadire la necessità di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento, detta anche indicazioni di carattere operativo relative alla fase di redazione degli avvisi pubblici e delle Leggi di finanziamento, con evidenza della specifica sezione/fase in cui accogliere tali informazioni.
Si suggerisce al SA, ad esempio, di apporre un timbro a identificazione su tutte le spese sostenute compresi gli atti a corredo, con indicazione che “la spesa sostenuta è stata finanziata dall’Unione Europea – Next Generation Eu- Missione/componente/investimento con la presenza dell’emblema dell’Unione Europea”. In aggiunta occorre caricare su Regis un format di dichiarazione (quasi tutti i Manuali ne prevedono uno) a firma del legale rappresentante dell’ente, relativamente ai progetti e atti amministrativi PNRR da rendicontare, finalizzata a prevenire, correggere e sanzionare eventuali casi di doppio finanziamento pubblico sugli interventi.
La checklist sull’ammissibilità della spesa deve essere compilata per ogni rendiconto di progetto. Inoltre, La check list deve essere compilata per le spese afferenti a ciascuna procedura, pertanto nel caso, ad esempio, di rendiconto per spese relative a progettazione e lavori, andranno compilate due distinte checklist.
L’attestazione deve essere firmata dal RUP o da altro rappresentante individuato dall’ente. È preferibile che il documento sia firmato digitalmente, anche se alcune Amministrazioni Titolari accettano anche la firma autografa con il documento di riconoscimento.
Generalmente il Manuale di riferimento di ciascuna misura contiene l’elenco dei format da compilare per i vari punti di controllo e la documentazione da allegare. In caso di assenza di tali format, si suggerisce di fare una autodichiarazione.
Con particolare riferimento al titolare effettivo, si segnala la circolare 27 del 15 settembre 2023 (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/).
Sì, occorre farle, eventualmente rispondendo “non applicabile” nei punti di controllo e motivando adeguatamente la risposta.
Per le misure definanziate, a seguito del dl 19 del 2 marzo 2024, si invitano i Soggetti attuatori a consultare i seguenti documenti:
Per ciascuna procedura.
Si consiglia, tuttavia, di consultare il sito Italia Domani, al seguente link https://www.italiadomani.gov.it/it/faq/il-principio-dnsh.html.
Il DNSH è un requisito richiesto dal Regolamento sul Recovery Fund. Tuttavia, non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo (ad es, l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari). Pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH.
Ogni manuale specifica la sezione di ReGiS in cui l’Amministrazione Titolare desidera che siano caricate le verifiche sul DNSH. Generalmente, per la creazione del rendiconto di progetto, le verifiche (ex post) vengono allegate in corrispondenza del punto 7.
Va utilizzata la checklist da voi indicata, che è unica per tutti rendiconti di progetto della specifica misura.
Si suggerisce inoltre, di consultare la Circolare RGS 4/2022, che indica come ammissibili a valere sul PNRR i costi riferiti alle unità di personale che saranno reclutate per le attività specificatamente destinate alla realizzazione dei progetti. Non sono ammessi costi di natura amministrativa, né di assistenza tecnica.
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare RGS 4/2022 consultabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_04_2022/
Corretto. Si ricorda che in caso di F24 cumulativo occorre allegare un prospetto di riconciliazione dal quale sia possibile evincere i rispettivi pagamenti.
Nel caso in cui si apponga il Flag sullo Split Payment, gli importi recuperati saranno al netto dell’IVA e il campo «di cui Iva richiesto €» sarà sempre valorizzato con Importo pari a 0 e non sarà editabile.
Per inserire l’IVA dello specifico pagamento, se ammissibile, sarà necessario aggiungere manualmente una nuova riga
come pagamento «F24» nella tabella dei Pagamenti a costi reali e valorizzare i campi di riferimento.
Nel caso di assenza di Split Payment, gli importi recuperati saranno comprensivi di IVA e il campo «di cui Iva richiesto € sarà
sempre valorizzato con importo pari a 0 e sarà editabile. Nel caso in cui l’iva non venga richiamata, inserirla manualmente.
Quando si crea il rendiconto di progetto il sistema recupera in automatico tutti i giustificativi presenti nella sezione dei pagamenti/giustificativi. Il Soggetto attuatore può poi decidere di rimuovere alcuni pagamenti per inserirli in un rendiconto successivo.
Per la rendicontazione di contributi ANAC o spese analoghe: caricare a sistema la determina di liquidazione.
Per la Rendicontazione degli Incentivi Funzioni tecniche: caricare a sistema la determina di liquidazione assieme al cedolino mensile della retribuzione.
Si consiglia di verificare l’avviso di riferimento del progetto o il decreto di concessione del finanziamento. Si segnala inoltre la FAQ presente sul sito Italia Domani “a quale documento bisogna fare riferimento in tema di ammissibilità delle spese PNRR?” consultabile al seguente link: https://www.italiadomani.gov.it/it/faq/ammissibilita-della-spesa.html
Nel caso in cui non sia fatta menzione di questo aspetto in nessuno dei documenti citati nella FAQ, si consiglia di contattare l’Amministrazione Titolare.
Nei casi di pagamenti delle parcelle a professionisti soggetti a ritenuta d’acconto, nell’inserimento del mandato relativo al compenso si inserisce l’importo IVA indicato sul giustificativo di spesa (es. parcella, fattura) nel campo “di cui IVA” e “di cui IVA richiesto”.
Per la registrazione del pagamento relativo alla ritenuta d’acconto è necessario inserire un ulteriore mandato per il quale nei campi relativi all’IVA andrà inserito l’importo “0”.
Si rimanda all’apposita FAQ presente sul sito Italia Domani
I pagamenti a costi reali si basano su spese realmente sostenute dal beneficiario, per le quali sono presenti giustificativi di spesa a supporto. Al contrario, le opzioni a costo semplificato sono una modalità rendicontativa alternativa, che consente di calcolare il rimborso in base agli output. Si segnala che la sezione dei pagamenti a costi semplificati deve essere alimentata solo nel caso in cui il Manuale di riferimento lo preveda espressamente. In caso contrario, deve essere alimentata solo la sezione dei pagamenti a costi reali.
Si richiama l’apposita FAQ presente sul sito Italia Domani “è possibile ricorrere alle opzioni semplificate in materia di costi?”, consultabile al seguente link: https://www.italiadomani.gov.it/it/faq/ammissibilita-della-spesa.html
No, il rendiconto multiplo è una mera opzione riservata al Soggetto attuatore che può creare un rendiconto comprensivo di progetti diversi, i quali però insistono sulla stessa PRATT. All’interno del rendiconto singolo (che comprende un unico CUP) possono essere inserite spese diverse, purché relative allo stesso progetto.
Finanziamento parziale PNRR (cofinanziamento): la voce “importo richiesto” è calcolata applicando all’”importo totale pagamento” la percentuale di costo ammissibile (finanziamento a valere PNRR) sul totale finanziamento (es. opera complessiva 100 euro, di cui finanziata da PNRR 70 euro, nella voce “importo totale pagamento” inserire il pagamento effettuato, ad esempio 20 euro e nella voce “importo richiesto” inserire il 70% di 20 euro, ovvero 14 euro). Il “di cui iva richiesto” è calcolato con le medesime modalità di cui al periodo precedente. Nella presente sottosezione il Soggetto attuatore, ai fini dell’ottenimento delle somme allocate sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate, dovrà, tramite la funzionalità “Carica documentazione”, effettuare l’upload dei mandati quietanzati attestanti i pagamenti effettuati.
No. Per presentare un rendiconto è fortemente consigliato che la sezione Anagrafica sia correttamente alimentata. Il sistema consente ugualmente l’invio del rendiconto ma, se sprovvisto del corredo documentale richiesto, l’Amministrazione Titolare chiederà certamente delle integrazioni, con inutile aggravio del processo.
Si segnala, inoltre, che in caso di pre-validazione negativa, il sistema blocca l’invio del rendiconto di progetto.
Il numero dei rendiconti sta alla discrezionalità del Soggetto attuatore. Tendenzialmente si consiglia di seguire gli stati di avanzamento lavori, per non trasmettere un eccessivo numero di richieste di rimborso alle Amministrazioni Titolari, aggravando così il processo di esame delle richieste.
La Piattaforma ReGiS consente anche la creazione di rendiconti multipli, purché i diversi progetti inseriti nel rendiconto insistano sulla stessa PRATT (procedura di attivazione).
In termini generali, il circuito finanziario delle risorse PNRR è disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 (art. 2, comma 2) e s.m.i., che prevede che le risorse sono erogate con le seguenti modalità:
A latere del predetto provvedimento, in merito al circuito finanziario delle risorse PNRR, la circolare MEF-RGS n. 19/2022 fornisce le rispettive indicazioni operative, fermi restando che le istruzioni specifiche, a seconda della misura a cui il progetto afferisce, sono riportate nei rispettivi atti dispositivi (decreti; avvisi; atti d’obbligo) e linee guida adottati dall’Amministrazione titolare.
Inoltre, rispetto alla gestione delle risorse PNRR, si può prendere visione anche di quanto stabilito nelle circolari MEF-RGS nn. 19/2023 e 25/2023.
Posto quanto sopra, al fine di fornire una risposta puntuale e maggiormente esaustiva, è necessario individuare la misura di interesse.
Per quanto concerne i termini entro cui le Amministrazioni titolari effettuano i trasferimenti delle risorse in favore dei soggetti attuatori degli interventi, il MEF presidia sui relativi adempimenti affinché venga garantita la liquidità di cassa ai soggetti istanti.
A breve saranno date indicazioni su tutte le misure che sono uscite dal PNRR. In tale comunicato saranno date indicazioni anche si successivi adempimenti. Fino a nuove indicazioni, devono essere rispettate quelle date finora.
Le spese relative ai contratti di appalto, ancorché affidati prima dell’ammissione a finanziamento, possono rientrare nel quadro economico del progetto medesimo e possono essere rendicontate a valere sulle risorse PNRR in conformità alla normativa vigente.
Tuttavia, si ricorda che i principi trasversali previsti dalla disciplina del PNRR, nonché gli ulteriori adempimenti, risultano coerenti alla relativa misura di interesse.
Posto ciò, al riguardo si rappresenta quanto riportato nella circolare MEF-RGS n. 30/2022 “procedure di controllo e rendicontazione delle misure ”, che reca: con riferimento ai progetti “in essere” con spese già sostenute prima dell’ammissione a finanziamento sul pnrr (cfr. box par. 6.1.4), al momento della “consuntivazione delle spese” e trasmissione del Rendiconto di Progetto all’Amministrazione Centrale tramite Regis, il Soggetto Attuatore dovrà, in ogni caso, procedere all’apposizione dei flag informatici così come previsti dal sistema informativo in relazione alle specifiche aree di controllo allegando idonea documentazione attestante gli opportuni adeguamenti integrativi/correttivi adottati (laddove possibile) nonché lo svolgimento delle suddette verifiche anche se effettuate a posteriori/in sanatoria/ora per allora.
Infine si ricorda che per fornire indicazioni di dettaglio è necessario l’indicazione della misura poiché nei rispettivi atti dispositivi e manuali operativi e linee guida adottati dall’Amministrazione sono riportate informazioni di dettaglio.
I progetti rimarranno su ReGiS.
La verifica sul Titolare Effettivo deve essere effettuata per tutti i progetti. Solo qualora il progetto sia completamente rendicontato e chiuso su ReGiS si può evitare l’adempimento. Si segnala, in ogni caso, che anche per i progetti conclusi la verifica in parola era già stata effettuata, mediante la compilazione di autodichiarazioni, così come richiesto dai vari manuali di misura.
Tutte le informazioni su questo adempimento sono riportate nella circolare nr. 27 del 15.09.2023 e nella appendice tematica allegata. Si segnala inoltre che è possibile seguire la registrazione di un webinar sul tema al seguente link:https://register.gotowebinar.com/recording/2452882233453879040
L’articolo 9, del Regolamento UE n. 2021/241 recante addizionalità e finanziamento complementare, stabilisce che il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. Inoltre, la circolare MEF RGS n. 33 del 31/12/2021 chiarisce la possibilità di cumulare più norme secondo le regole fino ad oggi seguite.
Si conferma che è necessario aggiungere tra le fonti di finanziamento anche il contributo conto termico. In particolare, nelle linee guida adottate dal Ministero dell’istruzione per i soggetti attuatori è consultabili al seguente link https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/ è riportato che il Soggetto attuatore deve utilizzare, nel caso di cofinanziamento con:
Il quadro economico del progetto va rimodulato. Rispetto alle varianti in corso d’opera il decreto-legge n. 36/2022 sull’attuazione del PNRR, prevede che tra le circostanze impreviste e imprevedibili che intervengano nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, e che possono dare luogo a variante contrattuale, è incluso l’aumento considerevole dei prezzi dei materiali.
Rispetto alle economie sempre nelle linee guida, sopra richiamate è specificato che:
“In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate in proporzione per ciascuna fonte di finanziamento. La somma delle voci del quadro economico (Sezione “Cronoprogramma/Costi”, sottosezione “Quadro economico”), del piano dei costi e dei finanziamenti (al netto delle economie) devono avere lo stesso importo”.
Si. L’individuazione della titolarità effettiva era già prevista dagli adempimenti per l’attuazione del PNRR, stabiliti nel 2021 in fase di predisposizione del piano; la circolare ha solo chiarito le modalità operative per tale richiesta.
A meno di ulteriori informazioni fornite dall’Amministrazione Titolare, per procedure nelle quali non è stata compilata la dichiarazione in merito al titolare effettivo in fase di affidamento, è possibile integrarla successivamente, in fase di esecuzione lavori.
Per le procedure di gara già svolte sarà possibile acquisire la dichiarazione da parte dell’aggiudicatario successivamente alla conclusione delle procedure di affidamento.
Una volta acquisito il dato sulla titolarità effettiva, questo potrà essere caricato sulla piattaforma Regis.
Le indicazioni su cosa occorre allegare in sede di rendicontazione sono contenute nei Manuali operativi delle singole misure di riferimento. È comunque possibile chiedere supporto a pnrr.supporto.rts.milano@mef.gov.it. Ogni Comune ha un funzionario dedicato, che potrà aiutare l’ente nel caricamento della documentazione richiesta
Le eventuali economie di gara derivanti dai ribassi di gara ed i relativi importi possono essere utilizzati fino alla completa realizzazione dell’investimento per le necessità derivanti dalla revisione prezzi, previa rimodulazione del quadro economico. A conclusione dell’opera le eventuali economie eccedenti l’assegnazione del «Fondo per l’avvio di opere indifferibili» ai sensi dell’articolo 26, comma 7 del DL 50/2022, restano nella disponibilità dell’Amministrazione titolare del progetto, mentre quelle fino a concorrenza dell’importo assegnato del predetto Fondo sono riassegnate allo stesso; nel caso tali risorse siano state già trasferite, esse devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo in parola.
In caso di mancato riscontro da parte dell’amministrazione titolare, è possibile trasmettere il quesito (allegando il quesito trasmesso all’AT) a pnrr.supporto.rts.milano@mef.gov.it
Il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023, così come previsto dall’art. 229 dello stesso. Secondo il principio tempus regit actum per tutte le procedure iniziate prima del 1° luglio 2023 si applicheranno le precedenti norme, in particolare quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, oltre alla normativa straordinaria prevista per il PNRR.
Inoltre, il nuovo codice degli appalti (d.l.gs 36/2023), ai commi 8 e 9 dell’art. 225, ha previsto una normativa speciale e derogatoria al nuovo codice per le procedure riferite a progetti finanziati dal PNRR. In particolare, si riporta quanto previsto dal comma 8:
«[…] si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC […]».
L’art. 226, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 sancisce che: «A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso […]”
A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
Si segnala la circolare ministeriale 13 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, al terzo paragrafo, affronta il tema della normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate indette da Comuni non capoluogo di provincia.
Link alla circolare: https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-ministeriale-13-07-2023.
Per i progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo-contabile non riporta i riferimenti relativi al PNRR (in particolare titolo del progetto, finanziamento NextGenerationEU e CUP), dovrà essere prodotto un apposito Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN), firmato dal RUP o Dirigente responsabile in cui si attesti che la documentazione di progetto afferisce all’intervento finanziato dal PNRR.
Una volta in possesso di tale documentazione, il punto può essere valorizzato come “Sì”, puntualizzando nelle note che si tratta di un progetto in essere, avendo cura, nell’atto di riconducibilità, di specificare che il progetto, pur essendo precedente al PNRR, rispetta tutti i principi normativi all’epoca vigenti.
È possibile caricare la checklist anche quando non è completa. Successivamente, a fine contratto e dopo il pagamento del corrispettivo previsto, si dovrà integrare la documentazione caricata aggiungendo la check list di verifica di affidamento completa.
La risposta dipende da Manuale/linee guida del Soggetto attuatore della misura di interesse.
A titolo di esempio, per le misure in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito i cedolini devono essere allegati e sono rendicontabili per l’80%. Il restante 20%, se impegnato nel progetto stesso, deve rientrare nelle economie di gara, in caso contrario, se il 20% rientra nel bilancio del Comune, non deve essere rendicontato.
Il caricamento delle determine di liquidazione è invece facoltativo, tuttavia devono essere conservate in fascicoli elettronici per un periodo di cinque anni per eventuali successivi controlli. Tale periodo è ridotto a tre anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60 mila euro.
Nel caso delle misure in capo al Ministero dell’Interno, con riferimento alla circolare n. 94 dell’ 8 agosto 2023 si riporta quanto segue:
“12. Tra le spese rendicontabili rientrano anche quelle sostenute per incentivi tecnici ex art. 113 codice appalti, le spese di pubblicazione delle gare e il contributo ANAC? In tale caso, quali documenti a comprova della spesa sostenuta devono essere caricati?
Sì, le spese elencate rientrano tra le spese ammissibili ai fini del PNRR. Nel caso di contributi ANAC, o spese analoghe, come giustificativo di spesa è possibile caricare a sistema la determina di liquidazione. Nel caso di incentivi per funzioni tecniche, il Soggetto Attuatore dovrà caricare nella sezione “Gestione spese – Giustificativi di spesa” la determina di liquidazione assieme al cedolino mensile della retribuzione. Per quanto riguarda i giustificativi di pagamento, vanno allegati in ogni caso i mandati di pagamento quietanzati.“
I campi non attinenti vanno compilati con N/A e corredati di adeguata motivazione nelle note.
Il Modello F24 che attesta l’avvenuto pagamento dell’IVA non recuperabile deve essere caricato, assieme alle fatture elettroniche/altri giustificativi e all’attestazione di pagamento di altre imposte, nella sottosezione «Giustificativi di spesa» della Tile “Anagrafica”.
Nel caso di F24 cumulativo, il Soggetto attuatore dovrà predisporre un’apposita DSAN (o prospetto excel) che dia evidenza degli importi rendicontati e i relativi codici tributo. Questi documenti vengono normalmente richiamati in automatico dal sistema dalla Tile «Anagrafica» perché compaiano nel rendiconto corrispondente (Tile “Rendicontazione”). Se non richiamata automaticamente, l’IVA deve essere inserita manualmente nella sezione Anagrafica.
Si raccomanda, per l’IVA pagata con F24 cumulativo, di allegare un prospetto di dettaglio delle varie voci.
Le quote di cofinanziamento non PNRR seguono le specifiche disposizioni normative previste (es. tracciabilità dei flussi finanziari, indicazione CUP/CIG, etc.). In particolare, con riferimento alle quote di cofinanziamento, si consiglia di consultare le FAQ della Ragioneria generale dello Stato al seguente link:
Per le misure di cui il Ministero dell’Interno è titolare, con riferimento alla circolare n. 94/2023 del Ministero dell’Interno, si riporta quanto segue:
«Nel caso di un progetto cofinanziato, il Soggetto Attuatore dovrà portare a rendiconto esclusivamente le spese a valere sul PNRR.
Tuttavia, sul sistema informativo ReGiS il progetto deve essere monitorato nella sua interezza, pertanto nella sezione “Gestione spese” della tile “Anagrafica Progetto” andrà caricata tutta la documentazione relativa ai pagamenti, anche quella inerente alla quota cofinanziata da altre risorse non PNRR.
Si specifica che, ai fini della corretta imputazione delle risorse a valere su PNRR, in caso di cofinanziamento, sarà necessario inserire nel campo “Importo totale pagamento“, l’importo totale della spesa sostenuta mentre, nel campo “Importo richiesto“, la relativa quota a valere sul PNRR.»
Con riferimento ai progetti in essere, la Circolare n. 25 del 24/07/2023, pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, riporta le linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU, citate nella circolare n. 19 del 27/04/2023 al capitolo “Anticipazioni previste per i progetti in essere”.
La richiesta di anticipazione dovrà essere formulata mediante apposita funzionalità del sistema informativo ReGiS, seguendo le indicazioni riportate nella circolare RGS n. 25 del 24 luglio 2023 (pp. 2-3, ‘‘Iter procedurale della richiesta di anticipazione in favore dei cosiddetti progetti in essere, cioè finanziati a carico del bilancio dello Stato a legislazione vigente’’) e nel Manuale utente, allegati alla presente, fermo restando che tale anticipazione è riservata ai “progetti in essere” e deve essere supportata da adeguate motivazioni che ne evidenzino la reale necessità.
La circolare è consultabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_25_2023/
L’Agenzia per la Coesione Territoriale, nelle FAQ pubblicate in data 1 settembre 2023 sul sito istituzionale (link alle FAQ: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2023/09/FAQ-attuazione-Ed_2-del-1-settembre-2023.pdf ), riporta quanto segue:
“Sì, all’interno dell’assegnazione del 10% è ricompresa l’IVA”.
Sì, i Soggetti attuatori sono tenuti a effettuare le verifiche ex post entro cinque giorni dall’avvio della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023 (link: https://www.anci.it/wp-content/uploads/Decreto-MEF-opere-indifferibili_2023.pdf).
Il termine ultimo per l’effettuazione delle verifiche ex post per il II semestre 2023 è il 10 gennaio 2024.
Ulteriori informazioni utili sono consultabili nelle slides presentate in occasione del webinar “FOI 2023 II semestre: procedure e punti di attenzione” organizzato da Anci, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Upi in data 19 giugno (slide 17 a 22). Link alle slides: https://www.anci.it/il-19-giugno-webinar-anci-e-mef-sul-fondo-opere-indifferibili-2023/.
l contributo viene automaticamente valorizzato nella sezione “Anagrafica” del portale ReGiS a conclusione delle procedure di validazione e verifica da parte dell’Amministrazione Titolare e del Ministero Economia e Finanze. I Soggetti attuatori non hanno la possibilità di modificare autonomamente i fondi FOI sul portale.
Si ricorda che i Soggetti attuatori devono eseguire e terminare le verifiche ex post come richiesto dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023 – link: https://www.anci.it/wp-content/uploads/Decreto-MEF-opere-indifferibili_2023.pdf.