Questo è un adempimento costante associato alle misure:
M2C4 2.2


In base al nuovo manuale d’istruzione semplificato, approvato con il decreto DAIT del 14 maggio 2024, il circuito finanziario prevede una nuova modalità semplificata, volta a velocizzare l’erogazione dei contributi.

In particolare, i contributi sono erogati dal Ministero dell’Interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

a) per il 20% a titolo di acconto, il Comune non è tenuto al caricamento di alcuna documentazione, in quanto l’Amministrazione procederà automaticamente al riconoscimento delle somme in esito all’ammissione a finanziamento degli Enti;
b) per il 10%, previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS. Il Comune deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme certificate di cui al D.Lgs 36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023) e associare il CIG su ReGiS nella sezione “Procedure di aggiudicazione”;
c) per il 60%, sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento lavori. Il Comune non è tenuto a caricare alcuna documentazione giustificativa di spesa poiché la sezione “Gestione spese” viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto “Modifica” in basso a destra occorre selezionare il tasto “Aggiungi da sistema esterno”. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Comune dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi” e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asterisco;
d) per il restante 10%, previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della medesima fase.

Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i Comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, ivi inclusa la presentazione del rendiconto finale di spesa.
In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell’Interno, secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I Comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti su ReGiS, sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 19 del 02/03/2024, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS e a creare il relativo unico rendiconto di progetto.

Viceversa, i Comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione totale dei progetti su ReGiS, non sono tenuti ad alimentare ulteriormente il sistema di monitoraggio e rendicontazione.

I Comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 
 
 
 
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