Questa è una FAQ associata a:
M1C3 2.1
M2C1 3.2
M4C1 1.1
M5C2 2.1


Il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023, così come previsto dall’art. 229 dello stesso. Secondo il principio tempus regit actum per tutte le procedure iniziate prima del 1° luglio 2023 si applicheranno le precedenti norme, in particolare quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, oltre alla normativa straordinaria prevista per il PNRR. 

Inoltre, il nuovo codice degli appalti (d.l.gs 36/2023), ai commi 8 e 9 dell’art. 225, ha previsto una normativa speciale e derogatoria al nuovo codice per le procedure riferite a progetti finanziati dal PNRR. In particolare, si riporta quanto previsto dal comma 8: 

«[…] si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC […]». 

 

 
 
 
 
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