Questa è una FAQ associata a:
M1C3 2.1
M2C1 1.1
M2C1 3.2
M4C1 1.1
M5C2 2.1


Si riporta la FAQ n. 7 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html

 

I rendiconti presentati dal Soggetto Attuatore, a titolo di trasferimento intermedio o saldo finale, prima del 4 gennaio 2025, come specificato dal comma 11 del DM, saranno evasi dalle Amministrazioni Titolari con le procedure del DM, richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, eventualmente mancanti, entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.

Pertanto, si specifica che i Soggetti Attuatori che hanno presentato il rendiconto prima dell’entrata in vigore del DM, ai fini del trasferimento dell’importo richiesto nel rendiconto, non devono presentare una nuova richiesta di trasferimento.

Si precisa inoltre che, ai soli fini del trasferimento di nuove risorse, a partire dall’entrata in vigore del DM, non devono essere più presentati rendiconti e che l’unica modalità con cui è possibile richiedere i trasferimenti in anticipo, intermedi e a saldo, sono quelli previsti dal comma 2 del DM.

 

 
 
 
 
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