WEBINAR ASILI NIDO PNRR – Interventi non ancora conclusi
Si comunica che in data 20 agosto 2026, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 7 agosto 2026, n. 152, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, “recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”.
La legge è consultabile al seguente indirizzo: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026;152
Il provvedimento è stato adottato per la fase conclusiva del PNRR, con l’obiettivo di introdurre nuove semplificazioni e accelerare il conseguimento dei target previsti, affiancandovi interventi urgenti in materia di energia, appalti pubblici, trasporti, turismo, contabilità pubblica e cultura.
Tra le norme di maggior rilievo, si segnala, in particolare, l’art. 13-bis “Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR”, inserito in sede di conversione. La disposizione si collega alla proposta di riprogrammazione del Piano presentata dall’Italia alla Commissione europea e prevede un incremento finanziario per quattro specifici investimenti:
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euro 576.292.200,62 a favore dell’Investimento 4.5 (
Misura2, Componente 4) “Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche”; -
euro 246.000.000 a favore dell’Investimento 1.2 (
Misura2, Componente 2) “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”; -
euro 31.651.988,92 a favore dell’Investimento 16 (
Misura7) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”; -
euro 200.000.000 a favore dell’Investimento 17 (
Misura7) “Strumento finanziario per l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica (ERP)”.
La norma definisce la disciplina transitoria da applicare nelle more dell’adozione formale della decisione da parte del Consiglio UE: le Amministrazioni titolari, i Soggetti attuatori e il Ministero dell’Economia e delle Finanze possono dare immediata esecuzione agli adempimenti di competenza per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, adottando anche i provvedimenti di concessione delle agevolazioni e di ammissione ai finanziamenti. In caso di mancata approvazione o modifica della riprogrammazione a livello europeo, le Amministrazioni titolari dovranno adeguare gli atti già adottati e recuperare le somme eventualmente erogate.
Infine, si precisa che gli adeguamenti non danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo per i Soggetti attuatori per lo svolgimento delle loro attività e che le misure dell’articolo sono attuate dalle amministrazioni interessate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per tutte le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale della legge.


