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Questo è un adempimento costante associato alle misure:
M2C4 2.2


Tutti i Comuni beneficiari dei contributi devono assicurarsi di effettuare un corretto inserimento nel sistema ReGiS degli identificativi di progetto CUP per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. In caso di mancato inserimento, i Soggetti Attuatori sono tenuti ad inserire i CUP per ogni annualità del periodo entro il 30 aprile 2024, a pena di revoca del contributo, in linea alle nuove disposizioni normative.

È fondamentale che i Comuni prestino la massima attenzione nell’inserimento dei CUP nelle PRATT disponibili a sistema per tutte le annualità coinvolte poiché, una volta inseriti, se necessario modificare la PRATT di riferimento, i rendiconti già presentati saranno automaticamente eliminati.

A tal riguardo, si ricorda che in ReGiS le diverse annualità sono censite in PRATT diverse come segue:

  • Annualità 2020: 1000000036
  • Annualità 2021: 1000000037
  • Annualità 2022-2023-2024: 1000000282

Con riguardo ai contributi relativi a tutte le annualità dal 2020 al 2024, a pena di revoca del contributo, la conclusione dei lavori è fissata con termine unico del 31 dicembre 2025.

A seguito degli aggiornamenti, le nuove modalità di erogazione delle risorse prevedono una prima quota pari al 50% del contributo concesso previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori; il restante 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso di finanziamento di opere che coprono più annualità di contributo, il Ministero dell’interno eroga il 50% di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell’aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione, nonché l’ulteriore 50% previa trasmissione sul sistema ReGiS del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Nel dettaglio, si riporta che:

  • per il pagamento della prima quota pari al 50%, il Comune deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n.36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023, che interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – BDNCP) e associa il CIG su ReGiS nella sezione “Procedure di aggiudicazione”;
  • per il pagamento della seconda quota pari al 50%, il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della medesima fase. I Comuni che abbiano già inserito il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione in altre sezioni di ReGiS sono comunque tenuti a caricare tali documenti nella su indicata sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo.

Ai fini dell’erogazione di entrambe le tranche di pagamento, il Soggetto Attuatore non è tenuto a caricare alcuna documentazione giustificativa di spesa, in quanto la sezione “Gestione Spese” viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio di ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine, dal tasto “Modifica” in basso a destra occorre selezionare il tasto “Aggiungi da sistema esterno”. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi” e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asterisco.

In base al nuovo manuale d’istruzioni semplificato approvato con il Decreto DAIT del 14 maggio 2024, entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i Comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, inclusa la presentazione del rendiconto finale di spesa. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell’Interno, secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Con riguardo ai Comuni che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti su ReGiS, questi sono ugualmente tenuti ad alimentare integralmente il sistema ReGiS entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 32 del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera.

Al contrario, i Comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla rendicontazione integrale dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all’ulteriore alimentazione del sistema ReGiS.

Il Comune beneficiario degli interventi “piccole opere” non è tenuto ad effettuare l’attestazione a sistema delle verifiche svolte sulle procedure di gara espletate, né ad allegare in tale sezione alcun documento in corrispondenza dei punti di controllo visualizzabili come già flaggati a sistema.

Le verifiche di competenza relative alle procedure di aggiudicazione da parte del Comune beneficiario degli interventi “piccole opere” riguardano esclusivamente la verifica della regolarità amministrativo-contabile sugli atti collegati alle procedure di gara espletate e l’assenza di situazioni di conflitto di interessi in esito al positivo svolgimento dei controlli ex ante sulle dichiarazioni rese. A tal fine il Comune beneficiario, in fase di creazione del rendicontodovrà allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta lo svolgimento di tali verifiche, di cui all’Allegato n. 1 al manuale, datata e sottoscritta dal RUP/rappresentante legale.

I Comuni che ottemperano agli adempimenti informativi richiesti sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

 
 
 
 
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