Questo è un adempimento costante associato alle misure:
Deve avvenire tempestivamente in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 del SA con l’ACT e trasmesso a quest’ultima via PEC (c.d. accordo di concessione del finanziamento). Il Codice Unico di Progetto (CUP), richiesto dal Soggetto attuatore e inserito nell’accordo di concessione del finanziamento dovrà essere obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento. Il Soggetto attuatore ha, infatti, l’obbligo di rispettare quanto previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11 e dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ora Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), 26 novembre 2020, n. 63
Fonte: Linee guida M5C3-1.1.1 “Infrastrutture e servizi sociali di comunità” e M5C3-2 “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”-art. 4.1
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