Questo è un adempimento costante associato alle misure:
PICCOLE E MEDIE OPERE


Per i Comuni che abbiano presentato una rendicontazione parziale, si rammenta che è necessario che le seguenti sezioni e sotto-sezioni risultino integralmente alimentate:

  • Anagrafica di progetto – Sottosezione “Anagrafica di progetto”;
  • Gestione spese – Sottosezione “Impegno”; “Pagamenti a costi reali”; “Giustificativi di spesa”;
  • Cronoprogramma/Costi – Sottosezione “Iter di progetto”; “Piano dei Costi”; “Quadro economico”;
  • Gestioni fonti – Sottosezione “Finanziamenti”; “Economie”;
  • Procedure di Aggiudicazione – Sottosezione “Lista CIG associati al CUP”; “Procedura di aggiudicazione”.

I Comuni i cui rendiconti siano stati regrediti allo status “da integrare”, a seguito delle attività di bonifica svolte dall”Amministrazione titolare della misura (comunicati del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 5 giugno 2024, 31 luglio 2024, 16 settembre 2024, 11 ottobre 2024), devono:

  • ripresentare la rendicontazione complessiva secondo le indicazioni del manuale semplificato, trasmettendo un solo rendiconto di spesa/progetto;
  • verificare, in caso di presenza di unico ID rendiconto o più di un ID, che l’importo rendicontato sia obbligatoriamente uguale alla sommatoria del costo ammesso e dell’importo al netto delle economie.

 

Inoltre, in merito al termine previsto per la trasmissione della rendicontazione finale, si riportano di seguito le indicazioni ministeriali.

MEDIE OPERE. Il termine dei sei mesi decorre dal collaudo, o dall’entrata in vigore dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (quindi dal 1° maggio).

PICCOLE OPERE. Il termine dei sei mesi decorre in modo differenziato a seconda della data di collaudo/certificato di regolare esecuzione dell’intervento. In particolare:

  • per le opere con collaudo/certificato di regolare esecuzione antecedente al 30 novembre 2024, i sei mesi decorrono dal 30 novembre stesso;
  • per le opere con collaudo/certificato di regolare esecuzione successivo al 30 novembre 2024, i sei mesi decorrono dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

 

Fonte: cap. 4, manuali semplificati di cui al decreto DAIT del 14 maggio 2024; comunicato DAIT del 5 giugno 2024; comunicato DAIT del 31 luglio 2024; comunicato DAIT del 16 settembre 2024; comunicato DAIT dell’11 ottobre 2024

 
 
 
 
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