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Questo è un adempimento costante associato alle misure:
M2C1 3.2


Riepilogo della documentazione a supporto della rendicontazione spese: 

Documentazione relativa all’esecuzione contrattuale (verbali avvio attività/consegna lavori, nomina del collaudatore/commissione di collaudo, certificati di collaudo/certificato di regolare

esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori ecc.);

Fatture o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente emessi dalle imprese appaltatrici;

SAL e Certificati di pagamento RUP (per i lavori);

SAL/Relazioni e Certificati di regolare esecuzione RUP (per forniture e servizi);

Determina di liquidazione o atto equivalente, DURC, verifiche Equitalia, ecc;

F24 quietanzato relativo al versamento IVA in regime di split payment;

Mandati di pagamento quietanzati o altro documento contabile comprovante l’avvenuto pagamento.

Si indicano inoltre informazioni da inserire nelle fatture:

Titolo del progetto;

Indicazione “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;

Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;

Numero della fattura;

Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto

e successiva alla data di aggiudicazione);

Estremi identificativi dell’intestatario;

Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);

Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;

CUP del progetto;

CIG della gara (ove pertinente);

Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

Fonte: cap. 5.2 linee guida per i soggetti attuatori vers. 1.1 del 20.2.2023

RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Il Soggetto Attuatore deve attestare, nelle fasi di rendicontazione delle spese, il rispetto delle condizioni collegate al principio DNSH e al tagging climaticoproducendo la documentazione necessaria per eventuali controlli, come indicato nelle circolari MEF RGS n. 30 del 11 agosto 2022 e n. 33 del 13 ottobre 2022.

Si evidenzia la necessità per i Soggetti Attuatori di assicurare la presenza delle opportune check list DNSH (rif. Check list allegate alla Circ. MEF 33/2022) per ogni intervento finanziato che abbia ricadute impattanti sulla normativa DNSH e compilate nella sezione “ex ante” per il “Regime 1”, in aggiunta alla documentazione già prodotta in fase di risposta all’avviso pubblico. È quindi onere dello stesso Soggetto

produrre e/o aggiornare le check list presentate entro l’avvio effettivo degli interventi, come indicato nell’iter di progetto. I Soggetti Attuatori saranno inoltre tenuti, al termine delle attività previste per ogni intervento, alla compilazione delle stesse check list in versione ex post.

Fase ex ante:

gli elementi di verifica obbligatori specificano quali sono gli elaborati progettuali o specialistici all’interno dei quali il progettista dà evidenza del rispetto dei vincoli DNSH (le indagini che non sono di competenza di architetti e ingegneri, quali ad esempio le analisi sul rischio climatico e le analisi sulla biodiversità, devono essere affidate a esperti del settore quali climatologi, naturalisti, biologi, ecc.)

Fase ex post:

si propongono delle modalità per dimostrare, dopo la fine lavori e il collaudo dell’opera, che i vincoli DNSH sono stati effettivamente applicati in fase realizzativa. Si rimanda il Soggetto Attuatore ad una attenta lettura delle schede tecniche relative a ciascun settore di attività (per es. costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per ogni settore, nonché di specificare i riferimenti normativi nazionali ed europei ed esplicitare alcuni elementi di verifica.

Fonte: cap. 7 linee guida per i soggetti attuatori vers. 1.1 del 20.2.2023

 
 
 
 
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