Inserimento CUP piccole opere entro il 30 novembre 2024
1° erogazione – il 10 % dell’importo finanziato per ogni singolo progetto, a titolo di acconto;
2° erogazione – il 20 % del finanziamento, previa implementazione della sezione anagrafica di ReGiS e verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori e caricamento della documentazione associata nella sezione “Procedure di Aggiudicazione” della tile Anagrafica di ReGiS
3° erogazione e successive – il 60 % sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese sostenute dall’ente nel quadro economico e presentate in fase di rendicontazione;
ultima erogazione (saldo) – il 10 % sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi finanziati e previa trasmissione, al Ministero dell’interno, attraverso il sistema informatico ReGiS del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Relativamente alla 1° erogazione: in base alla Circolare del 27 aprile 2023, n. 19, pubblicata dal MEF, i Soggetti attuatori, dietro apposita richiesta motivata, possono richiedere un anticipo maggiore del 10%. Fonte: circolare MEF n. 19 del 27 aprile 2023Inoltre, come previsto dall’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56 l’Amministrazione potrà riconoscere l’anticipo previsto nella misura complessiva del 30%. Si specifica che il calcolo dell’anticipazione del 30% è da considerarsi comprensivo della eventuale anticipazione del 10% già ricevuta. Fonte: Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19; circolare RGS n. 21 del 13 maggio 2024; Quadro sinottico di cui al comunicato DAIT del 26 giugno 2024 |
Relativamente alla 2° erogazione, occorre implementare la sezione anagrafica di ReGiS (come illustrato ai paragrafi da 4.1 a 4.7 del Manuale d’istruzioni del 22 novembre 2022 e procedendo poi alla pre-validazione di cui al par. 4.9) e caricare su ReGiS (in unico file zip):
Si precisa, inoltre, che non sarà riconosciuto l’erogazione dell’ulteriore 20%, laddove sia stato già erogato l’anticipo complessivo del 30% di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56 Fonte: Manuale d’Istruzioni del 22 novembre 2022, par. 3.1.4 lettera b; Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19; Quadro sinottico di cui al comunicato DAIT del 26 giugno 2024 |
Relativamente alla Relativamente alla 3° erogazione e successive: occorre inoltre caricare su ReGiS:
Le spese rendicontate per cui si richiede il rimborso devono essere coerenti con i dati della sezione Anagrafica. Fonte: Manuale d’Istruzioni del 22 novembre 2022, par. 3.1.4 lettera c; Quadro sinottico di cui al comunicato DAIT del 26 giugno 2024 |
Relativamente all’ultima erogazione occorre caricare su ReGiS, nella sezione “Giustificativi di spesa” (in unico file zip):
Fonte: Manuale d’Istruzioni del 22 novembre 2022, par. 3.1.4 lettera d; |