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Sì, anche le associazioni culturali sono tenute ad acquisire il dato relativo alla titolarità effettiva.

Come riportato dall’Appendice tematica allegata alla circolare MEF del 15 settembre 2023, ai sensi dell’art. 3, comma 6,  della Direttiva (UE) 2015/849, “per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività […]”.

Nel caso delle associazioni dotate di personalità giuridica (qualificate come persone giuridiche private), ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 231/2007 (cd. Legge antiriciclaggio), come modificato dal d. lgs del 04/10/2019 n. 125 articolo 2, “[…] il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo […]”. Tale casistica risulta quindi riconducibile alla definizione contenuta nell’appendice tematica di cui sopra.

 
 
 
 
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