Panoramica

 

TRASFERIMENTI RISORSE PNRR

Nell’ottica di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei Soggetti attuatori degli interventi PNRR, l’art. 18 quinquies della legge 7 ottobre 2024, n.143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113 (cd. decreto “omnibus”) ha introdotto nuovi adempimenti in materia di trasferimenti delle occorrenti risorse finanziarie, finalizzati ad accelerare e a semplificare le procedure di erogazione dei contributi PNRR.

In data 6 dicembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato un decreto attuativo delle previsioni dell’art. 18 quinquies, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Amministrazioni titolari delle misure e i Soggetti attuatori dei relativi interventi. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 gennaio 2025.

Si riepilogano di seguito le indicazioni del decreto in merito alle diverse tipologie di richieste di trasferimento.
Inoltre, si invitano gli enti a prendere visione delle FAQ pubblicate sul sito di Italia Domani, che chiariscono alcuni temi ricorrenti relativi al contenuto del decreto. Le FAQ sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html

Le richieste di trasferimento di risorse dell’importo PNRR – a titolo di anticipazione, trasferimento intermedio e saldo finale –  si effettuano per via telematica mediante l’utilizzo della piattaforma ReGiS tramite la tileLe mie richieste” disponibile nella pagina iniziale del Sistema, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione titolare di riferimento, che potrebbe utilizzare un proprio sistema informativo.
A titolo esemplificativo, per le misure di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, occorre operare sulla piattaforma FUTURA, facendo riferimento alle specifiche istruzioni fornite dalla nota n. 12652 del 28 gennaio 2025.

1) ANTICIPAZIONI FINO AL 30%

Le Amministrazioni titolari delle misure erogano l’anticipazione del 30% dell’importo PNRR (fatte salve eventuali disposizioni normative), in una o più soluzioni, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della richiesta presentata.
Ai fini dell’erogazione, l’Amministrazione verifica che:

  • la richiesta sia firmata dal rappresentante legale dell’ente attuatore, o dal dirigente/funzionario designato
  • l’intervento sia censito tramite CUP sul sistema di monitoraggio ReGiS

Qualora la richiesta sia incompleta, l’Amministrazione titolare fissa un termine non superiore a 5 giorni per le integrazioni. In tal caso, il termine dei 30 giorni per l’erogazione sarà sospeso, con atto motivato dell’Amministrazione titolare, e riprenderà a decorrere dalla data di acquisizione degli elementi integrativi.

2) TRASFERIMENTI INTERMEDI

Le Amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all’anticipazione, fino alla soglia complessiva del 90% dell’importo PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata.

Ai fini dell’erogazione, l’Amministrazione titolare verifica che:

  • la richiesta sia firmata dal rappresentante legale dell’ente attuatore (o dal dirigente/funzionario designato), e sia redatta sul modello di cui all’Allegato 1 al Decreto “PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi”.
  • il Soggetto Attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, o abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare 27/2022 del MEF-RGS, ovvero si sia impegnato all’aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.

Qualora la richiesta sia incompleta, l’Amministrazione fissa un termine non superiore a 5 giorni per le integrazioni. In tal caso, il termine dei 30 giorni per l’erogazione sarà sospeso, con atto motivato dell’Amministrazione titolare, e riprenderà a decorrere dalla data di acquisizione degli elementi integrativi.

3) SALDO FINALE 

Le Amministrazioni titolari delle misure provvedono all’erogazione del saldo finale, pari di norma al 10% dell’importo PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della richiesta di saldo presentata.

In particolare, per la regolarità formale della richiesta, l’Amministrazioni titolare verifica che:

  • la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore (o dal dirigente/funzionario designato), e sia redatta sul modello di cui all’Allegato 2 al Decreto “PNRR –
    Richiesta saldo;
  • il Soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare 27/2022 del MEF-RGS.

Se l’Amministrazione titolare ritiene non sussistano gli elementi necessari per l’erogazione, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il Soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni per l’erogazione sarà sospeso, con atto motivato dell’Amministrazione titolare, e riprenderà a decorrere dalla data di acquisizione degli elementi integrativi o delle modifiche.

FAQ

In questa sezione è possibile consultare alcune FAQ relative al sistema informativo ReGiS.

Le domande frequenti sono suddivise in due sezioni:

  • FAQ dei Centri di Competenza: i quesiti e le risposte che vengono gestiti ed elaborati dal Centro di Competenza di ANCI Lombardia in collaborazione con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza-Brianza  – Area Nord-Ovest.
  • FAQ Istituzionali: link che rimandano alle FAQ pubblicate dalle Amministrazioni Titolari di ciascuna misura, del MEF e sul sito di Italia Domani.

Per cercare una domanda/risposta è necessario inserire le parole chiave nell’apposita sezione e cliccare “cerca”.

FAQ dei Centri di Competenza

Come previsto al par. 5.2 dell’Appendice tematicaLinee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni titolari di Misura e dei Soggetti attuatori  (Circolare 13/2024)nelle le gare di  importo pari o  superiori a € 40.000 ai fini della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi […] deve essere resa tramite la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e consiste, per ciò che concerne il conflitto di interessi, in una dichiarazione di tenore molto ampio con cui il partecipante dichiara se è o meno a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell’avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto e, in caso affermativo, fornisce informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi.

 

La medesima conclusione è applicabile alla dichiarazione di assenza della causa di esclusione derivante da una situazione di conflitto di interessi che, nelle gare per le quali non è obbligatorio l’utilizzo del DGUE, viene resa dai partecipanti ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000“.

 

Si rappresenta inoltre che, sempre in conformità a quanto previsto dalla citata Appendice tematica ,”Affinché la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi, resa in applicazione del Codice dei contratti, ricomprenda anche situazioni di conflitto derivanti da eventuali rapporti di natura personale, lavorativa e finanziaria con il/i titolare/i effettivo/i, la Stazione appaltante inserisce nell’atto indittivo della procedura l’obbligo per i partecipanti di fornire i dati della titolarità effettiva”.

Ai sensi dell’Appendice tematica sul conflitto di interessi, allegata alla circolare del 28 marzo 2024, n. 13 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/13/Appendice-tematica-PNRR-Conflitto-di-interessi.pdf), il Soggetto attuatore/Stazione appaltante esterna, di norma, a valle dell’espletamento dei controlli sulla documentazione ricevuta, compila (online) e sottoscrive l’“Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara” sulla piattaforma ReGiS.

 

Le Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rese sono tenute agli atti del Soggetto Attuatore e rese disponibili qualora richieste dagli organi di controllo.

Il Soggetto attuatore non dovrà procedere ad una nuova rilevazione purché il format utilizzato abbia i requisiti minimi previsti dall’Appendice tematica MEF-RGS.

Il format da utilizzare per la rilevazione del dato del titolare effettivo è presente nell’annesso tematico formalizzato con Circolare MEF-RGS n.27 del 15 settembre 2023 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/27/Appendice-tematica-TITOLARITA-EFFETTIVE.pdf).

In tale casistica, qualora, l’operatore economico non fornisca la propria titolarità effettiva è necessario scrivere all’Amministrazione titolare di Misura PNRR che supporterà il Soggetto Attuatore nella rilevazione del dato attraverso l’utilizzo dei sistemi esterni.

Si, occorre sempre, di norma, allegare documenti manualmente indipendentemente dalla restituzione del sistema esterno; in particolare, il Soggetto Attuatore, in coerenza con l’Appendice tematica allegata alla circolare MEF-RGS del 15 settembre 2023, n. 27 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/27/Appendice-tematica-TITOLARITA-EFFETTIVE.pdf), ha il compito di rilevare i dati delle titolarità effettive con appositi format e di caricarli nella sezione “Titolari effettivi comunicati”.

Come riportato nell’Appendice tematica allegata alla circolare del 15 settembre 2023, n. 27 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/27/Appendice-tematica-TITOLARITA-EFFETTIVE.pdf), il sistema informativo ReGiS non consente la finalizzazione dell’“Attestazione delle verifiche sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori”, nel caso in cui non venga caricata alcuna documentazione di supporto per l’item relativo alla raccolta dei dati riferiti alle titolarità effettive.

 

Pertanto, nei casi di inapplicabilità della raccolta dei dati sulle titolarità effettive, è necessario caricare la documentazione (attestazione/autodichiarazione) che comprovi tale inapplicabilità.

Le titolarità effettive devono essere rilevate esclusivamente (ossia una tantum) al momento dell’aggiudicazione della gara in coerenza con quanto definito dalla Circolare MEF-RGS n.27 del 15 settembre 2023.

La presenza di un esito “Non Applicabile” significa che il sistema esterno non ha restituito un valore con cui comparare il dato inserito nella sezione “Titolari effettivi comunicati”; a tal riguardo, tale casistica non risulta essere un problema in quanto il compito del Soggetto Attuatore è rilevare i dati delle titolarità effettive al momento dell’aggiudicazione e caricarli nella sezione “Titolari effettivi comunicati”.

Le titolarità effettive devono essere rilevate al momento dell’aggiudicazione della gara in coerenza con quanto definito dalla Circolare MEF-RGS n.27 del 15 settembre 2023; tuttavia, nel caso di cessazione della ditta e, quindi, di oggettiva impossibilità nel reperimento del dato è necessario segnalare tale casistica all’Amministrazione titolare di Misura PNRR che supporterà il Soggetto Attuatore nella rilevazione del dato attraverso l’utilizzo dei sistemi esterni.

Le titolarità effettive devono essere rilevate esclusivamente (ossia una tantum) al momento dell’aggiudicazione della gara in coerenza con quanto definito dalla Circolare MEF-RGS n.27 del 15 settembre 2023.

No. Come indicato nella nota ministeriale n. 12652 del 28 gennaio 2025 (https://anci.lombardia.it/documenti/m_piaoogabmiregistro-ufficiale(u)001265228-01-2025-(1)_04022025141430.pdf ), i rendiconti di progetto già presentati sono oggetto di verifiche da parte dell’Amministrazione titolare della misura.

 

In particolare, l’Ufficio di rendicontazione e controllo dell’Unità di missione del Ministero effettua le verifiche sui rendiconti pregressi, segnalando al Soggetto attuatore eventuali integrazioni da apportare. Inoltre, l’erogazione del pagamento associato al rendiconto è subordinata all’esito positivo delle verifiche, impostato come “Verificato formalmente”.

No, in prima istanza, i soggetti attuatori che abbiano trasmesso una richiesta di trasferimento attraverso la tile della piattaforma ReGiS in data antecedente alla nota ministeriale n. 12652 del 28 gennaio 2025 non devono ripresentare nuova richiesta di trasferimento sul Portale FUTURA.

 

Come riportato nella nota ministeriale n. 12652 del 28 gennaio 2025 (https://anci.lombardia.it/documenti/m_piaoogabmiregistro-ufficiale(u)001265228-01-2025-(1)_04022025141430.pdf), per un supporto informativo generico è possibile scrivere all’indirizzo pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it.

 

Per informazioni che riguardino specificamente l’utilizzo del portale FUTURA, è possibile scrivere alla casella di posta elettronica dedicata supportotecnico.pnrr@istruzione.it, specificando l’ente locale richiedente, il CUP del progetto, i contatti di riferimento e l’eventuale criticità riscontrata.

Per richiedere supporto tecnico-informatico in merito all’utilizzo della piattaforma FUTURA, occorre rivolgersi all’Amministrazione titolare della misura, trasmettendo la richiesta alla casella di posta elettronica supportotecnico.pnrr@istruzione.it.

 

Per una più efficace evasione delle istanze presentate, nella richiesta occorre specificare l’ente richiedente, il CUP progettuale interessato, i propri contatti di riferimento e l’eventuale criticità riscontrata.

Il decreto MEF 6 dicembre 2024 è intervenuto esclusivamente sui criteri e le modalità per l’attivazione delle risorse PNRR.

Pertanto, gli adempimenti previsti in materia di monitoraggio restano validi (vd. quanto previsto dall’allegato 1 e 2 del DM).

A riguardo è necessario attenersi alle indicazioni e comunicazioni fornite dall’Amministrazione titolare della misura.

Si riporta la FAQ n. 7 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html

 

I rendiconti presentati dal Soggetto Attuatore, a titolo di trasferimento intermedio o saldo finale, prima del 4 gennaio 2025, come specificato dal comma 11 del DM, saranno evasi dalle Amministrazioni Titolari con le procedure del DM, richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, eventualmente mancanti, entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.

Pertanto, si specifica che i Soggetti Attuatori che hanno presentato il rendiconto prima dell’entrata in vigore del DM, ai fini del trasferimento dell’importo richiesto nel rendiconto, non devono presentare una nuova richiesta di trasferimento.

Si precisa inoltre che, ai soli fini del trasferimento di nuove risorse, a partire dall’entrata in vigore del DM, non devono essere più presentati rendiconti e che l’unica modalità con cui è possibile richiedere i trasferimenti in anticipo, intermedi e a saldo, sono quelli previsti dal comma 2 del DM.

 

Si riporta la FAQ n. 5 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile al seguente indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html

 

In base a quanto previsto dal comma 4 del DM, ai fini dell’erogazione (intermedia) le Amministrazioni Titolari verificano la regolarità formale della richiesta. 

Ciò significa che, prima di procedere alle erogazioni, le Amministrazioni Titolari verificano che:

 

a) la richiesta sia stata correttamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, dal dirigente o funzionario designato a presentarla. Nello stesso tempo, l’Amministrazione Titolare verifica che la richiesta sia stata redatta sulla base del modello di cui all’allegato 1 al decreto medesimo e che le dichiarazioni ivi contenute siano state tutte correttamente rese; 

b) ai fini dei trasferimenti intermedi, inoltre, il Soggetto Attuatore è tenuto a dichiarare che i dati di monitoraggio risultanti dal sistema ReGiS risultano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell’intervento ovvero, in alternativa, come si evince nell’Allegato 1 del DM, che si impegna a completare l’aggiornamento dei dati entro i 60 giorni successivi alla erogazione di cui alla richiesta di trasferimento.

Il DM prevede che, ai fini dei  i trasferimenti intermedi, sia necessario caricare la richiesta redatta sul modello di cui all’Allegato 1 del DM 6 dicembre 2024, debitamente firmata e compilata dal legale rappresentante, o dal dirigente/funzionario delegato.

 

All’interno della richiesta, il Soggetto attuatore dovrà dichiarare di aver aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS o di aver comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare 27/2022 del MEF-RGS (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/), oppure di impegnarsi all’aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.

Pertanto, ai fini della richiesta di trasferimento intermedio attraverso la tile dedicata, l’ente non deve allegare alcuna documentazione al di fuori dell’Allegato.

 

Nel caso in cui il Soggetto attuatore abbia dichiarato di aver aggiornato i dati di monitoraggio, è  consigliabile  effettuare l’operazione di pre-validazione, prestando attenzione alla presenza di eventuali K.O. rilevati dal sistema.

In sede di compilazione della richiesta è possibile visualizzare anche la data e l’esito dell’ultima pre-validazione.

Si segnala, infatti, che molte Amministrazioni titolari si stanno basando sull’esito della pre-validazione per verificare che i suddetti dati di monitoraggio siano correttamente aggiornati.

 

Si invitano i Soggetti attuatori a consultare i materiali condivisi in occasione del webinar del 6 febbraio 2025, a cura di ANCI Lombardia, disponibili al seguente indirizzo: https://competenzepnrrancilombardia.it/atti-webinar-pnrr-criteri-e-modalita-per-lattivazione-dei-trasferimenti-ai-comuni-decreto-mef/

Ai fini della mera richiesta di trasferimento di risorse, occorre caricare soltanto l’Attestazione di cui al DM 6 dicembre 2024 (Allegati 1 o 2) attraverso la tile dedicata.

 

Come specificato dalla FAQ n. 8 di Italia Domani (https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html), che riprende il comma 8 del DM, il Soggetto Attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento. Tale documentazione è messa a disposizione dell’amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee.

 

Occorre quindi conservare tutta la documentazione attestativa delle spese dichiarate nelle richieste di trasferimento, prestando attenzione alle indicazioni della propria Amministrazione titolare in merito.

Si segnala altresì la FAQ 29 che specifica le operazioni da svolgere dell’attestazione di cui al DM 6 dicembre 2024 (Allegati 1 e 2).

 

Il DM 6 dicembre 2024 non prevede di allegare alla richiesta di trasferimento l’attestazione di gara, né prevede che questa sia inserita in ReGiS prima di procedere con una richiesta di trasferimento. Si precisa però che con l’attestazione di cui agli allegati 1 e 2 del DM, di fatto si sta attestando la corretta esecuzione delle procedure di attivazione “le procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento e le relative spese sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi della Misura PNRR _______________ che finanzia l’intervento, nonché conformi alla normativa nazionale ed europea applicabile”.

 

Pertanto, la documentazione a comprova della corretta esecuzione delle procedure di gara deve essere tenuta agli atti e messa a disposizione degli organi di controllo.

Si rimanda alla FAQ n.6.

Sì. Qualora l’ente abbia sostenuto ulteriori spese eccedenti le somme già rendicontate, può presentare un’apposita richiesta di trasferimento. L’importante è che ciascun importo richiesto a titolo di trasferimento intermedio sia congruente con l’ultimo stato di avanzamento dell’intervento positivamente verificato, quest’ultimo da intendersi secondo le indicazioni fornite dalla FAQ n. 9 pubblicata sul sito di Italia Domani (https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html)

 

Le verifiche a campione sulla documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 6 sono rivolte ad accertare la correttezza e l’ammissibilità delle spese dichiarate, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore secondo quanto previsto nel dispositivo di assegnazione delle risorse PNRR all’intervento e saranno seguite secondo quanto disposto nel SIGECO e/o linee guida/manuali delle Amministrazioni Titolari.

Come indicato dal comma 10 dell’articolo unico del DM 6 dicembre 2024, le procedure del decreto si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, fatte salve le esclusioni individuate dal comma stesso, come ad esempio strumenti finanziari, incentivi, crediti d’imposta, spese per il personale o interventi “lump sum”.

Sì, è possibile. L’importante è che ciascun importo richiesto a titolo di trasferimento intermedio sia congruente con l’ultimo stato di avanzamento dell’intervento positivamente verificato, tenuto conto anche degli importi già ricevuti.

 

Si precisa che lo stato di avanzamento dell’intervento positivamente verificato è da intendersi secondo le indicazioni fornite dalla FAQ n. 9 pubblicata sul sito di Italia Domani (https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html).

 

Si precisa che dal punto di vista operativo, le richieste non potranno essere presentate in modo simultaneo, poiché il sistema consente di trasmettere un’istanza alla volta.

Per avere una panoramica complessiva dei trasferimenti già ottenuti dal Soggetto attuatore, è possibile visualizzare su ReGiS, all’interno della tile “Anagrafica di Progetto”, sezione “Gestione Spese”, la voce “Trasferimenti”. All’interno di tale campo sono presenti tutti i trasferimenti che ha ottenuto fino a quel momento il soggetto attuatore.

Come riportato dalla FAQ n. 7 pubblicata sul sito di Italia Domani (https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html), i rendiconti presentati dal Soggetto Attuatore, a titolo di trasferimento intermedio o saldo finale, prima del 4 gennaio 2025, come specificato dal comma 11 del DM, saranno evasi dalle Amministrazioni Titolari con le procedure del DM.

 

Pertanto, i rendiconti pregressi, in linea di massima, saranno rimborsati entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM. L’attestazione di rendiconto già presentata verrà infatti considerata equipollente all’Attestazione del DM, senza prendere in esame gli allegati ai fini del trasferimento di risorse.

 

Si segnala che per alcuni rendiconti, laddove le Amministrazioni titolari abbiano riscontrato gravi mancanze e problematiche emerse in sede di verifica dei rendiconti stessi, non è stato possibile dare immediata attuazione al comma 11 del decreto e, quindi, procedere con l’erogazione del pagamento. In queste casistiche si può quindi verificare una dilatazione dei tempi di pagamento.

Si riporta la FAQ n. 11 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html

 

Per le spese di personale rilevate nei quadri economici dei progetti PNRR per la realizzazione di lavori e/o acquisizione di beni e servizi si possono chiedere i trasferimenti, secondo le procedure previste dal DM. 

 

L’esclusione prevista dal comma 10 del DM, in materia di spese di personale, riguarda solo talune ipotesi relative alle misure che prevedono assunzioni di personale (ad esempio Misura Ministero della Giustizia), le cui operazioni contabili possono seguire un regime diverso, tenuto conto delle indicazioni fornite al riguardo dalla Ragioneria Generale dello Stato.

 

Il comma 10 del DM richiama, inoltre, talune tipologie di misure per le quali sono già previste modalità di gestione dei trasferimenti semplificate.

Ciò vale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per gli strumenti finanziari per i quali è la stessa decisione del Consiglio ECOFIN che prevede versamenti diretti in favore dei soggetti gestori; vale nel caso di misure la cui rendicontazione avviene secondo la modalità semplificata “Lump Sum” che seguono una procedura differenziata in quanto correlata al raggiungimento di obiettivi mentre per le altre forme di rendicontazione a costi semplificati in cui la spesa non è giustificata da fatture o documenti equivalenti si possono invece seguire le procedure previste dal decreto. 

 

Regimi semplificati valgono, altresì, per la gestione delle misure che prevedono crediti d’imposta le cui operazioni contabili si chiudono con il versamento delle somme in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Si precisa comunque che ove l’Amministrazione Titolare delle suddette misure volesse far utilizzare la nuova tile “Richiesta di trasferimento”, il Soggetto Attuatore può effettuare le richieste di trasferimento attraverso questa funzione. 

Gli Uffici dell’Ispettorato Generale PNRR sono a disposizione per individuare le misure per le quali  la nuova funzionalità del sistema ReGiS “Richiesta di trasferimento”, non deve essere attivata. 

I dati che devono essere aggiornati sulla piattaforma RegiS sono quelli relativi all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, di cui alla circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27  (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/).

A titolo esemplificativo, può essere utilizzato come parametro, l’esito della pre-validazione che fornisce il sistema ReGiS.

 

Tuttavia, si rappresenta di seguire sempre eventuali ulteriori indicazioni delle Amministrazioni Titolari in merito.

 

Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non provvede ad aggiornare i dati nel termine di 60 giorni l’Amministrazione Titolare può adottare iniziative diverse tenendo conto dello stato di attuazione del progetto, delle scadenze e degli obiettivi previsti dalla CID, ma anche della natura della Misura.

 

Ad esempio, nell’ambito della propria discrezionalità l’Amministrazione Titolare può sollecitare ulteriormente il Soggetto Attuatore, eventualmente sospendere l’erogazione delle risorse relative a richieste di trasferimento successive, attivare le verifiche di competenza e, qualora ne sussistano i presupposti, attivare le procedure di recupero.

L’ente può richiedere la quota massima fino al 90% a titolo di trasferimento intermedio, solo a condizione che l’ultimo Stato Avanzamento dell’intervento verificato positivamente abbia effettivamente raggiunto tale soglia.

Si riporta la FAQ n. 9 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html

 

Secondo quanto disposto all’art. 125 paragrafo 5 del D. Lgs. 36/2023, per stati di avanzamento positivamente verificati si intendono gli stati di avanzamento adottati dal RUP e per i quali il RUP, previa verifica positiva riguardante anche la presenza ed il rispetto dei requisiti PNRR oltre che la regolarità amministrativo-contabile, ha emesso il relativo certificato di pagamento. 

 

Si precisa inoltre che la dichiarazione di cui al primo punto elenco dell’Allegato 1 al DM, ovvero che “le spese relative alla realizzazione dell’intervento _________________ (descrizione) CUP___________________ alla data del ____/____/____ sono pari a ____________ (indicare importo), come risultanti dall’ultimo stato di avanzamento dell’intervento positivamente verificato”, è da intendersi in maniera estensiva anche da applicare, ove presenti, alle spese maturate alla medesima data degli  stati di avanzamento nell’ambito del quadro economico ma al di fuori dello stato di avanzamento per le quali esista una disposizione di liquidazione e pagamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per l’incarico affidato al geologo, al progettista, le spese per gli incentivi tecnici ecc.).

 

Si precisa che, ai fini di un corretto monitoraggio sul sistema ReGiS, è necessario aggiornare, nell’ambito dell’avanzamento finanziario, anche la sezione relativa al Piano dei Costi, valorizzando l’importo realizzato, che rileva tutti gli avanzamenti economici del progetto.

Si riporta la FAQ n. 3 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html

 

Secondo quanto previsto dal comma 3 del DM 6 dicembre 2024, l’erogazione dell’anticipazione del 30% sarà subordinata alla verifica della presenza del Codice Unico di Progetto (CUP) sul sistema ReGiS e della sottoscrizione della richiesta dal legale rappresentante dell’ente attuatore o dal dirigente/funzionario designato, attraverso la specifica funzionalità presente sul sistema ReGiS tile “Le mie richieste”.

 

Vi invitiamo in ogni caso a seguire le indicazioni specifiche delle Amministrazioni titolari delle misure. A titolo esemplificativo:

In linea generale, se esiste uno stato di avanzamento del progetto, positivamente verificato, che è superiore all’anticipo già ricevuto, si può procedere con la richiesta di un nuovo trasferimento anche se non si è speso l’intero anticipo.

Si riporta la FAQ n. 10 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html

 

Il DM non prevede alcuna sequenzialità, per cui è possibile chiedere i trasferimenti intermedi così come previsti dal comma 4, quindi fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 % dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR e del FOI, anche in assenza di una precedente richiesta di anticipazione.

 

Per le richieste di anticipazione presentate prima dell’entrata in vigore del decreto e che non hanno avuto seguito, il Soggetto Attuatore, in accordo con l’Amministrazione Titolare può presentare una nuova richiesta secondo le procedure del nuovo decreto.

Si riporta la FAQ n. 6 pubblicata sul sito di Italia Domani, disponibile all’indirizzo: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/dm-6-dicembre-2024.html.

 

I criteri e le modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR previsti dal DM 6 dicembre 2024 non si applicano alle c.d. “piccole e medie opere”.
Per tali interventi si seguiranno le procedure semplificate vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.

 

Le procedure sono dettagliate nei Manuali operativi pubblicati con il decreto DAIT del 14 maggio 2024, disponibili al seguente indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-maggio-2024

 

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo unico del decreto, i Soggetti attuatori presentano le richieste di trasferimento di risorse attraverso l’apposita funzionalità del sistema ReGiS, ovvero, nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo della piattaforma ReGiS, attraverso gli altri canali indicati dall’amministrazione titolare della misura PNRR.

 

Con specifico riferimento alla piattaforma ReGiS, è necessario utilizzare la Tile “Le mie richieste”, disponibile nella pagina iniziale del sistema. I dettagli della procedura sono illustrati nelle slide 14–29, presentate in occasione del webinar del 6 febbraio 2025, a cura di ANCI Lombardia. Le slide sono disponibili al seguente indirizzo: https://competenzepnrrancilombardia.it/atti-webinar-pnrr-criteri-e-modalita-per-lattivazione-dei-trasferimenti-ai-comuni-decreto-mef/

 

Per le misure afferenti al Ministero dell’Istruzione e del Merito, per presentare le richieste di trasferimento di risorse di cui al decreto MEF 6 dicembre 2024 è necessario utilizzare la medesima funzione presente sulla piattaforma FUTURA, come dettagliato nella nota ministeriale n. 12652 del 28 gennaio 2025.
La nota è disponibile al seguente indirizzo: https://anci.lombardia.it/documenti/m_piaoogabmiregistro-ufficiale(u)001265228-01-2025-(1)_04022025141430.pdf

In base alle indicazioni fornite dai nuovi manuali semplificati, pubblicati con decreto DAIT del 14 maggio 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-maggio-2024), si rammenta che il Comune beneficiario è tenuto ad effettuare le verifiche di competenze esclusivamente per i seguenti tre punti:

 

Item n. 1: la verifica della regolarità amministrativo-contabile

Item n. 3: l’assenza di situazioni di conflitto di interessi sulle dichiarazioni rese ex ante

Item n. 4: l’assenza di doppio finanziamento

 

I restanti punti non sono applicabili agli interventi di piccole e medie opere e, dunque, non comportano alcun tipo di verifica per i Comuni beneficiari.

 

In corrispondenza dei suddetti punti di controllo, il Comune beneficiario dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta lo svolgimento delle sole verifiche di propria competenza, di cui all’Allegato n. 1 al manuale, datata e sottoscritta dal RUP/rappresentante legale.

In merito alla scadenza prevista per l’integrazione e la trasmissione della rendicontazione delle piccole opere, si rimanda al comunicato DAIT dell’11 ottobre 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-dell11-ottobre-2024), che fa seguito alla legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113.
Il comunicato precisa che il termine dei sei mesi stabilito per la trasmissione dei rendiconti a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi si intenderà decorrente dalla data del 30 novembre 2024, in seguito al completamento dell’attività di bonifica da parte dell’Amministrazione titolare della misura.

 

Diversamente, per quanto riguarda i progetti di medie opere, si segnala che l’indicazione generale ricevuta dal Ministero dell’Interno è che il termine per la rendicontazione decorre entro sei mesi dal collaudo o, alternativamente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 56 del 29 aprile 2024 (quindi dal 1° maggio 2024).

In merito alle integrazioni da apportare ai rendiconti regrediti, si rimanda alle indicazioni fornite dai nuovi manuali semplificati, pubblicati con il decreto DAIT del 14 maggio (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-maggio-2024).
In particolare, si suggerisce di consultare approfonditamente il cap. 4 dedicato alla rendicontazione e il cap. 5 sulle verifiche in capo ai Comuni beneficiari.

Un ulteriore riferimento utile in materia è rappresentato dal comunicato del 13 giugno 2024, emesso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (https://dait.interno.gov.it/node/100930), che fornisce specifiche istruzioni operative. Qualora, inoltre, il rendiconto sia stato regredito in forza dei comunicati DAIT del 5 giugno 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-5-giugno-2024), del 31 luglio 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-31-luglio-2024) e del 3 settembre 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-3-settembre-2024), si invitano gli enti a consultare attentamente le indicazioni contenute nei comunicati stessi.

Infine, sul medesimo tema, si invitano gli enti a prendere visione anche dell’All.1 del comunicato DAIT dell’11 ottobre 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-dell11-ottobre-2024), pubblicato a seguito dell’approvazione della legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113. L’allegato contiene l’elenco dei CUP su cui è stata effettuata l’attività di bonifica dei dati presenti a sistema da parte dell’Amministrazione titolare della misura.

Si sconsiglia di procedere con il caricamento manuale del CIG, poiché potrebbe verificarsi l’omissione di alcuni codici interoperabili che, a loro volta, potrebbero comportare la regressione  − ad opera dell’Amministrazione Titolare della misura − dell’ID dei rendiconti presentati allo stato “da integrare”.

In primo luogo, come accertamento preliminare, il Soggetto attuatore deve verificare se le spese considerate siano ammissibili in base alle tempistiche indicate dall’Amministrazione Titolare della misura. Effettuato questo controllo, la spesa dovrà essere inserita nello stesso anno cui è stata realizzata.

Si segnala che le FAQ relative al piano dei costi sono state riformulate e pubblicate nell’apposita sezione disponibile sul sistema informativo ReGiS. Si riportano testualmente le informazioni più rilevanti:

“La Struttura del Piano dei Costi consente di associare al progetto un set di informazioni inerenti alla sua pianificazione ed avanzamento osservati in termini economici (e non finanziari), rispetto alla specifica annualità di riferimento (una o più d’una). Per ciascuna delle annualità di attuazione del progetto, è richiesto di indicare l’importo da realizzare, inteso come valore previsionale dei costi di progetto da sostenere nella singola annualità, e successivamente l’importo realizzato, inteso come valore effettivo dei costi di progetto maturati. A conclusione di ciascuna annualità precedente, occorre portare a zero l’importo da realizzare ad essa riferito in quanto si è ormai a conoscenza dell’importo effettivo e non più soltanto presunto e conseguentemente aggiornare l’importo realizzato; qualora non fosse stato interamente realizzato quanto previsto nell’annualità appena conclusa, occorrerà ridistribuire l’importo inizialmente previsto come da realizzare nella/e annualità successiva/e tenendo anche conto dell’eventuale quota avanzata dall’anno concluso (differenza tra l’importo presunto e quello effettivo). Per le annualità concluse devono, di conseguenza, essere valorizzate esclusivamente le celle degli importi realizzati […]”.

Sì, anche le associazioni culturali sono tenute ad acquisire il dato relativo alla titolarità effettiva.

Come riportato dall’Appendice tematica allegata alla circolare MEF del 15 settembre 2023, ai sensi dell’art. 3, comma 6,  della Direttiva (UE) 2015/849, “per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività […]”.

Nel caso delle associazioni dotate di personalità giuridica (qualificate come persone giuridiche private), ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 231/2007 (cd. Legge antiriciclaggio), come modificato dal d. lgs del 04/10/2019 n. 125 articolo 2, “[…] il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo […]”. Tale casistica risulta quindi riconducibile alla definizione contenuta nell’appendice tematica di cui sopra.

I riferimenti relativi alle liste di esclusione previste per ogni misura sono contenuti all’interno dell’Allegato della Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia del 22 giugno 2021, disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a811c054-d372-11eb-895a-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF

In primo luogo, si suggerisce di verificare nei manuali di istruzioni disponibili per ogni misura quali siano le specifiche relative alla valorizzazione delle due voci considerate.

Si precisa inoltre che le due voci non sono sempre necessariamente uguali: l’importante è che ad ogni pagamento sia associato un giustificativo di spesa, che potrebbe essere ripetuto più volte nel caso in cui questo coprisse più pagamenti inseriti separatamente.

Si consiglia di verificare quanto disposto dai manuali di istruzioni disponibili per ogni misura.
In alcuni casi, infatti, è previsto che il Soggetto attuatore debba inoltrare periodicamente, tramite ReGiS, la Domanda di rimborso, comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e che hanno superato con esito positivo l’autocontrollo della spesa. In questi casi sono quindi stabilite delle tranche intermedie da rispettare.

 

Si rimanda alle nuove disposizioni del MINT (decreto 19 del 2/03/2024, al comunicato DAIT del 18.03.2024 per le specifiche sugli interventi del MINT ed al webinar organizzato da ANCI il 19/03/2024).

Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti che abbiano le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo.

Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene in ogni caso possibile l’utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.L.n.19/2024.

Si fa presente che gli ulteriori investimenti realizzati tramite economie di progetto non devono essere monitorati su ReGiS. Pertanto, anche gli Enti che avessero già provveduto a richiedere un CUP generato da economie, non sono tenuti all’inserimento sul sistema ReGiS, né, di conseguenza, all’alimentazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione. I medesimi CUP non andranno altresì comunicati al Ministero dell’Interno.

L’art.33 del decreto-legge PNRR 19/2024 prevede che le piccole opere continueranno ad essere monitorate sulla piattaforma Regis. I Comuni che non vi abbiano ancora provveduto devono procedere all’inserimento dei CUP per ciascuna annualità 2020-2024 entro e non oltre il 30 aprile 2024.

Per maggiori dettagli si rimanda al decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e relativo webinar, organizzato da ANCI e MEF in data 18 marzo 2024 (https://www.anci.it/il-18-marzo-webinar-dl-19-del-2-marzo-2024-per-lattuazione-del-pnrr-iscriviti/).

Si richiamano inoltre i due comunicati DAIT del 18 e 19 marzo 2024 per le specifiche sugli interventi del Ministero dell’Interno in uscita dal Piano (link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-marzo-2024 ; https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-19-marzo-2024 ).

È possibile reperire gli allegati C, F, G, H, I, ecc. al seguente link: https://www.beniculturali.it/comunicato/dsg-113-14-02-23-adozione-sigeco-v1.1

In particolare, è necessario scaricare l’allegato 12, e all’interno della cartella sarà possibile trovare gli allegati soprarichiamati.

Per quanto riguarda il DNSH, le checklist sono reperibili al seguente link: https://pnrr.cultura.gov.it/guida-operativa-e-documentazione-principio-dnsh-investimento-2-1-attrattivita-dei-borghi/

Trattasi di adempimento obbligatorio. La scelta è tra la controfirma e la compilazione della dichiarazione.

Si consiglia di riportare la voce del QE dell’intervento, se più dettagliato di quello presente sulla Piattaforma ReGiS.

La presenza di CIG, CUP e dei riferimenti a PNRR, Missione, Componente ed investimento sono sufficienti a garantire l’assenza di doppio finanziamento.

La documentazione si trova allegata al Manuale di riferimento della misura, reperibili al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-23-novembre-2022

Il progetto deve essere tracciato nella sua interezza, pertanto esso deve essere totalmente conforme ai principi PNRR e tutti i progetti finanziati con fondi RRF devono rispettare i principi del Piano.

Sì.

Nel caso in cui il dato relativo al valore realizzato non sia ancora presente è possibile mettere valore zero, indicando nella nota che il valore non è ancora realizzato o non è rilevabile.

Il sistema Regis individua in rosso le fasi che sono obbligatorie per tutte le misure. Ogni Manuale/Linee guida può però richiedere che vengano valorizzate fasi aggiuntive. Si consiglia quindi di verificare quanto richiesto dal Manuale/Linee guida della misura di interesse.

Per le procedure di gara già svolte, sarà possibile acquisire la dichiarazione da parte dell’aggiudicatario successivamente alla conclusione delle procedure di affidamento.
Una volta acquisito il dato sulla titolarità effettiva, questo potrà essere caricato su piattaforma Regis.
Si consiglia comunque di chiedere indicazioni specifiche ai Ministeri titolari dei finanziamenti.

L’individuazione della titolarità effettiva è prevista dagli adempimenti per l’attuazione del PNRR, stabiliti nel 2021 in fase di predisposizione del piano; la circolare 27 del 15 settembre 2023 (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/) ha chiarito le modalità operative per tale richiesta.
A meno di ulteriori informazioni fornite dall’Amministrazione Titolare, per procedure nelle quali non è stata compilata la dichiarazione in merito al titolare effettivo in fase di affidamento, è possibile integrarla successivamente, in fase di esecuzione lavori.

I Soggetti attuatori sono chiamati ad attestare, in fase di presentazione di un Rendiconto di Progetto, di aver provveduto alla raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi/appaltatori, in esito allo svolgimento delle procedure previste (attraverso la sottoscrizione all’interno del sistema informativo ReGiS dell’“Attestazione delle verifiche sul Rendiconto di Progetto”).
La raccolta dei dati sulle titolarità effettive viene garantita dal caricamento delle comunicazioni rese dai destinatari dei fondi/appaltatori e delle “visure” estratte da sistemi informativi esterni all’interno della sezione ad hoc prevista di ReGiS.
La titolarità effettiva deve essere dichiarata dal 100% degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.
La verifica dei dati deve essere svolta sull’aggiudicatario.

Per tutti i progetti del Piano. Si rimanda alla circolare n. 27 del 15 settembre 2023 per maggiori informazioni.

Per le procedure di gara già svolte, sarà possibile acquisire la dichiarazione da parte dell’aggiudicatario successivamente alla conclusione delle procedure di affidamento.

Una volta acquisito il dato sulla titolarità effettiva, questo potrà essere caricato su piattaforma Regis.

Si consiglia comunque di chiedere indicazioni specifiche alle Amministrazioni titolari dei finanziamenti.

Link alla circolare n. 27 del 15 settembre 2023:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/

Di seguito si riportano le FAQ pubblicate sul sistema ReGiS a cui attenersi per la gestione/rendicontazione del F.O.I.

“Nei casi di cofinanziamento FOI di opere PNRR cofinanziate e non cofinanziate con altre fonti, segui queste indicazioni:

  1. Finanziamento PNRR e FOI, in assenza di ulteriori cofinanziamenti. La voce “importo richiesto” è pari all’“importo totale pagamento”, ossia al costo ammissibile (finanziamento a valere PNRR e FOI).
    Esempio: in un’opera complessiva dell’importo di 100 €, di cui 90 € finanziati dal PNRR e 10 € da FOI, inserisci il pagamento effettuato (per esempio 20 €) nella voce “Importo totale pagamento” e nella voce “Importo richiesto”. Il campo “di cui iva richiesto” è calcolato con le stesse modalità applicate al periodo precedente.

Finanziamento PNRR e FOI e cofinanziamento altri soggetti. La voce “importo richiesto” è calcolata applicando all’“importo totale pagamento” la percentuale di costo ammissibile (finanziamento a valere PNRR e FOI) sul totale finanziamento.
Esempio: in un’opera complessiva dell’importo di 100 €, di cui 60 € finanziati da PNRR e 10 € da FOI, nella voce “Importo totale pagamento” inserisci il pagamento effettuato (per esempio 20 €) e nella voce “Importo richiesto” inserisci il 70% di 20 € (14 €). Il campo “di cui iva richiesto” è calcolato con le stesse modalità applicate al periodo precedente.”

Alcuni manuali prevedono un facsimile di timesheet. Il logo è di solito il medesimo inserito su tutta la documentazione giustificativa. In merito all’obbligo pubblicitario, ogni manuale contiene un paragrafo apposito sugli obblighi informativi, comunicativi e pubblicitari. Si ricorda, in ogni caso, che:

1) occorre mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;

2) occorre garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione inserendo lo specifico riferimento che l’avviso è finanziato dal PNRR e la Componente ed investimento e/o sub- investimento; 3) quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE.

Sì. Inserire tutta la documentazione giustificativa a supporto.

La checklist sull’ammissibilità della spesa deve essere compilata per ogni rendiconto di progetto ed allegata dai punti dall’1 al 5, secondo le indicazioni del MINT. Inoltre, La CL deve essere compilata per le spese afferenti a ciascuna procedura, pertanto nel caso, ad esempio, di rendiconto per spese relative a progettazione e lavori, andranno compilate due distinte check list.

 

In ogni caso, si rimanda al decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, nonché:

– al comunicato DAIT del 18.03.2024 per le specifiche sugli interventi usciti dal Piano delle piccole e medie opere (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-marzo-2024);

– al comunicato DAIT del 06.03.2024 per le specifiche sugli interventi di Rigenerazione Urbana e Piani Urbani Integrati (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-marzo-2024);

La circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, nel ribadire la necessità di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento, detta anche indicazioni di carattere operativo relative alla fase di redazione degli avvisi pubblici e delle Leggi di finanziamento, con evidenza della specifica sezione/fase in cui accogliere tali informazioni.

Si suggerisce al SA, ad esempio, di apporre un timbro a identificazione su tutte le spese sostenute compresi gli atti a corredo, con indicazione che “la spesa sostenuta è stata finanziata dall’Unione Europea – Next Generation Eu- Missione/componente/investimento con la presenza dell’emblema dell’Unione Europea”. In aggiunta occorre caricare su Regis un format di dichiarazione (quasi tutti i Manuali ne prevedono uno) a firma del legale rappresentante dell’ente, relativamente ai progetti e atti amministrativi PNRR da rendicontare, finalizzata a prevenire, correggere e sanzionare eventuali casi di doppio finanziamento pubblico sugli interventi.

 

Può firmare il nuovo RUP. Si suggerisce però di allegare una autodichiarazione del nuovo RUP in cui egli recepisce i controlli svolti dal RUP precedente.

La checklist sull’ammissibilità della spesa deve essere compilata per ogni rendiconto di progetto. Inoltre, La check list deve essere compilata per le spese afferenti a ciascuna procedura, pertanto nel caso, ad esempio, di rendiconto per spese relative a progettazione e lavori, andranno compilate due distinte checklist.

Sì.

L’attestazione deve essere firmata dal RUP o da altro rappresentante individuato dall’ente. È preferibile che il documento sia firmato digitalmente, anche se alcune Amministrazioni Titolari accettano anche la firma autografa con il documento di riconoscimento.

Generalmente il Manuale di riferimento di ciascuna misura contiene l’elenco dei format da compilare per i vari punti di controllo e la documentazione da allegare. In caso di assenza di tali format, si suggerisce di fare una autodichiarazione.

Con particolare riferimento al titolare effettivo, si segnala la circolare 27 del 15 settembre 2023 (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/).

, occorre farle, eventualmente rispondendo “non applicabile” nei punti di controllo e motivando adeguatamente la risposta.

Per le misure definanziate, a seguito del dl 19 del 2 marzo 2024, si invitano i Soggetti attuatori a consultare i seguenti documenti:

Per ciascuna procedura.

Si consiglia, tuttavia, di consultare il sito Italia Domani, al seguente link https://www.italiadomani.gov.it/it/faq/il-principio-dnsh.html.
Il DNSH è un requisito richiesto dal Regolamento sul Recovery Fund. Tuttavia, non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo (ad es, l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari). Pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH.

Ogni manuale specifica la sezione di ReGiS in cui l’Amministrazione Titolare desidera che siano caricate le verifiche sul DNSH. Generalmente, per la creazione del rendiconto di progetto, le verifiche (ex post) vengono allegate in corrispondenza del punto 7.

Il rispetto degli obblighi PNRR viene valutato rispetto al progetto nella sua interezza. La checklist di verifica delle procedure deve essere compilata per tutti gli affidamenti.

Ogni rendiconto di progetto deve contenere gli allegati richiesti dal Manuale/Linee guida della misura di riferimento.

Va utilizzata la checklist da voi indicata, che è unica per tutti rendiconti di progetto della specifica misura.

 

Si suggerisce inoltre, di consultare la Circolare RGS 4/2022, che indica come ammissibili a valere sul PNRR i costi riferiti alle unità di personale che saranno reclutate per le attività specificatamente destinate alla realizzazione dei progetti. Non sono ammessi costi di natura amministrativa, né di assistenza tecnica.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare RGS 4/2022 consultabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_04_2022/

È necessario aprire un Ticket sulla Piattaforma ReGiS.

Nella sezione pagamenti a costi reali/giustificativi di spesa.

Corretto. Si ricorda che in caso di F24 cumulativo occorre allegare un prospetto di riconciliazione dal quale sia possibile evincere i rispettivi pagamenti.

Corretto. Si ricorda che in caso di F24 cumulativo occorre allegare un prospetto di riconciliazione dal quale sia possibile evincere i rispettivi pagamenti.

Nel caso in cui si apponga il Flag sullo Split Payment, gli importi recuperati saranno al netto dell’IVA e il campo «di cui Iva richiesto €» sarà sempre valorizzato con Importo pari a 0 e non sarà editabile.
Per inserire l’IVA dello specifico pagamento, se ammissibile, sarà necessario aggiungere manualmente una nuova riga
come pagamento «F24» nella tabella dei Pagamenti a costi reali e valorizzare i campi di riferimento.
Nel caso di assenza di Split Payment, gli importi recuperati saranno comprensivi di IVA e il campo «di cui Iva richiesto € sarà
sempre valorizzato con importo pari a 0 e sarà editabile. Nel caso in cui l’iva non venga richiamata, inserirla manualmente.

L’IVA può essere caricata manualmente aggiungendo una riga, cliccando sul tasto +.

. Anche l’anticipo erogato deve essere rendicontato.

Sì.

Quando si crea il rendiconto di progetto il sistema recupera in automatico tutti i giustificativi presenti nella sezione dei pagamenti/giustificativi. Il Soggetto attuatore può poi decidere di rimuovere alcuni pagamenti per inserirli in un rendiconto successivo.

, aprendo un ticket sulla Piattaforma ReGiS.

Per la rendicontazione di contributi ANAC o spese analoghe: caricare a sistema la determina di liquidazione.

Per la Rendicontazione degli Incentivi Funzioni tecniche: caricare a sistema la determina di liquidazione assieme al cedolino mensile della retribuzione.

A seguito dell’ultimo aggiornamento, ReGiS non consente più di eliminare gli allegati inseriti in anagrafica. Occorre quindi caricare un nuovo allegato sostitutivo del precedente.

Si consiglia di verificare l’avviso di riferimento del progetto o il decreto di concessione del finanziamento. Si segnala inoltre la FAQ presente sul sito Italia Domani “a quale documento bisogna fare riferimento in tema di ammissibilità delle spese PNRR?” consultabile al seguente link: https://www.italiadomani.gov.it/it/faq/ammissibilita-della-spesa.html

Nel caso in cui non sia fatta menzione di questo aspetto in nessuno dei documenti citati nella FAQ, si consiglia di contattare l’Amministrazione Titolare.

 

Nei casi di pagamenti delle parcelle a professionisti soggetti a ritenuta d’acconto, nell’inserimento del mandato relativo al compenso si inserisce l’importo IVA indicato sul giustificativo di spesa (es. parcella, fattura) nel campo “di cui IVA” e “di cui IVA richiesto”.
Per la registrazione del pagamento relativo alla ritenuta d’acconto è necessario inserire un ulteriore mandato per il quale nei campi relativi all’IVA andrà inserito l’importo “0”.

Si rimanda all’apposita FAQ presente sul sito Italia Domani

Il contributo ANAC è una spesa ammissibile. Si consiglia di allegare la determina di liquidazione dello stesso.

I pagamenti a costi reali si basano su spese realmente sostenute dal beneficiario, per le quali sono presenti giustificativi di spesa a supporto. Al contrario, le opzioni a costo semplificato sono una modalità rendicontativa alternativa, che consente di calcolare il rimborso in base agli output. Si segnala che la sezione dei pagamenti a costi semplificati deve essere alimentata solo nel caso in cui il Manuale di riferimento lo preveda espressamente. In caso contrario, deve essere alimentata solo la sezione dei pagamenti a costi reali.

Si richiama l’apposita FAQ presente sul sito Italia Domani “è possibile ricorrere alle opzioni semplificate in materia di costi?”, consultabile al seguente link: https://www.italiadomani.gov.it/it/faq/ammissibilita-della-spesa.html

Se nel sistema esterno le fatture riportano correttamente CIG e CUP, esse saranno richiamate in modo automatico. Se non richiamate, occorre inserirle manualmente.

No, il rendiconto multiplo è una mera opzione riservata al Soggetto attuatore che può creare un rendiconto comprensivo di progetti diversi, i quali però insistono sulla stessa PRATT. All’interno del rendiconto singolo (che comprende un unico CUP) possono essere inserite spese diverse, purché relative allo stesso progetto.

No. Il progetto deve essere rendicontato nella sua interezza, specificando per ogni voce la quota RRF e quindi rimborsabile.

Finanziamento parziale PNRR (cofinanziamento): la voce “importo richiesto” è calcolata applicando all’”importo totale pagamento” la percentuale di costo ammissibile (finanziamento a valere PNRR) sul totale finanziamento (es. opera complessiva 100 euro, di cui finanziata da PNRR 70 euro, nella voce “importo totale pagamento” inserire il pagamento effettuato, ad esempio 20 euro e nella voce “importo richiesto” inserire il 70% di 20 euro, ovvero 14 euro). Il “di cui iva richiesto” è calcolato con le medesime modalità di cui al periodo precedente. Nella presente sottosezione il Soggetto attuatore, ai fini dell’ottenimento delle somme allocate sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate, dovrà, tramite la funzionalità “Carica documentazione”, effettuare l’upload dei mandati quietanzati attestanti i pagamenti effettuati.

No. Le percentuali vanno rispettate con riferimento a ciascun mandato.

No. Per presentare un rendiconto è fortemente consigliato che la sezione Anagrafica sia correttamente alimentata. Il sistema consente ugualmente l’invio del rendiconto ma, se sprovvisto del corredo documentale richiesto, l’Amministrazione Titolare chiederà certamente delle integrazioni, con inutile aggravio del processo.

Si segnala, inoltre, che in caso di pre-validazione negativa, il sistema blocca l’invio del rendiconto di progetto.

Il numero dei rendiconti sta alla discrezionalità del Soggetto attuatore. Tendenzialmente si consiglia di seguire gli stati di avanzamento lavori, per non trasmettere un eccessivo numero di richieste di rimborso alle Amministrazioni Titolari, aggravando così il processo di esame delle richieste.
La Piattaforma ReGiS consente anche la creazione di rendiconti multipli, purché i diversi progetti inseriti nel rendiconto insistano sulla stessa PRATT (procedura di attivazione).

A breve saranno date indicazioni su tutte le misure che sono uscite dal PNRR. In tale comunicato saranno date indicazioni anche si successivi adempimenti. Fino a nuove indicazioni, devono essere rispettate quelle date finora.

I progetti rimarranno su ReGiS.

Caricare comunque l’attestazione.

La verifica sul Titolare Effettivo deve essere effettuata per tutti i progetti. Solo qualora il progetto sia completamente rendicontato e chiuso su ReGiS si può evitare l’adempimento. Si segnala, in ogni caso, che anche per i progetti conclusi la verifica in parola era già stata effettuata, mediante la compilazione di autodichiarazioni, così come richiesto dai vari manuali di misura.

L’articolo 9, del Regolamento UE n. 2021/241 recante addizionalità e finanziamento complementare, stabilisce che il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. Inoltre, la circolare MEF RGS n. 33 del 31/12/2021 chiarisce la possibilità di cumulare più norme secondo le regole fino ad oggi seguite.

Si conferma che è necessario aggiungere tra le fonti di finanziamento anche il contributo conto termico. In particolare, nelle linee guida adottate dal Ministero dell’istruzione per i soggetti attuatori è consultabili al seguente link https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/ è riportato che il Soggetto attuatore deve utilizzare, nel caso di cofinanziamento con:

  • risorse proprie dell’Ente: FPCOM “Fondi propri dei comuni”/”FPPRV” Fondi propri delle province/città metropolitane;
  • finanziamenti regionali/altri enti pubblici: AP “Altro pubblico”;
  • conto termico GSE: “CTTERMICO”.

Il quadro economico del progetto va rimodulato. Rispetto alle varianti in corso d’opera il decreto-legge n. 36/2022 sull’attuazione del PNRR, prevede che tra le circostanze impreviste e imprevedibili che intervengano nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, e che possono dare luogo a variante contrattuale, è incluso l’aumento considerevole dei prezzi dei materiali.

Rispetto alle economie sempre nelle linee guida, sopra richiamate è specificato che:

“In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere tracciate in proporzione per ciascuna fonte di finanziamento. La somma delle voci del quadro economico (Sezione “Cronoprogramma/Costi”, sottosezione “Quadro economico”), del piano dei costi e dei finanziamenti (al netto delle economie) devono avere lo stesso importo”.

Con riferimento ai progetti in essere, la Circolare n. 25 del 24/07/2023, pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, riporta le linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU, citate nella circolare n. 19 del 27/04/2023 al capitolo “Anticipazioni previste per i progetti in essere”. 

La richiesta di anticipazione dovrà essere formulata mediante apposita funzionalità del sistema informativo ReGiS, seguendo le indicazioni riportate nella circolare RGS n. 25 del 24 luglio 2023 (pp. 2-3, ‘‘Iter procedurale della richiesta di anticipazione in favore dei cosiddetti progetti in essere, cioè finanziati a carico del bilancio dello Stato a legislazione vigente’’) e nel Manuale utente, allegati alla presente, fermo restando che tale anticipazione è riservata ai “progetti in essere” e deve essere supportata da adeguate motivazioni che ne evidenzino la reale necessità. 

La circolare è consultabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_25_2023/ 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, nelle FAQ pubblicate in data 1 settembre 2023 sul sito istituzionale (link alle FAQ: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2023/09/FAQ-attuazione-Ed_2-del-1-settembre-2023.pdf ), riporta quanto segue: 

Sì, all’interno dell’assegnazione del 10% è ricompresa l’IVA”. 

, i Soggetti attuatori sono tenuti a effettuare le verifiche ex post entro cinque giorni dall’avvio della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023 (link: https://www.anci.it/wp-content/uploads/Decreto-MEF-opere-indifferibili_2023.pdf).  

Il termine ultimo per l’effettuazione delle verifiche ex post per il II semestre 2023 è il 10 gennaio 2024. 

Ulteriori informazioni utili sono consultabili nelle slides presentate in occasione del webinar “FOI 2023 II semestre: procedure e punti di attenzione” organizzato da Anci, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Upi in data 19 giugno (slide 17 a 22). Link alle slides: https://www.anci.it/il-19-giugno-webinar-anci-e-mef-sul-fondo-opere-indifferibili-2023/. 

l contributo viene automaticamente valorizzato nella sezione “Anagrafica” del portale ReGiS a conclusione delle procedure di validazione e verifica da parte dell’Amministrazione Titolare e del Ministero Economia e Finanze. I Soggetti attuatori non hanno la possibilità di modificare autonomamente i fondi FOI sul portale. 

Si ricorda che i Soggetti attuatori devono eseguire e terminare le verifiche ex post come richiesto dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023 – link: https://www.anci.it/wp-content/uploads/Decreto-MEF-opere-indifferibili_2023.pdf. 



FAQ Istituzionali

Ultime news

 
 
In collaborazione con: